Per il tramite di
detta delibera, si introducono nel Regolamento comunale
sull’ordinamento degli uffici e servizi due norme volte tra l’altro a
definire i presupposti per il
riconoscimento delle prestazioni sociali ed assistenziali per i
cittadini stranieri, comunitari e non.
Con detta delibera e
per effetto delle nuove disposizioni del regolamento comunale, le
autorità comunali di Azzano Decimo realizzano quanto annunciato
nell’ottobre 2010, ovvero reintroducono in una nuova veste
nell’ordinamento comunale le disposizioni della precedente ordinanza
del Sindaco di Azzano Decimo n. 4/2008 dd. 23 gennaio 2008,
reintegrando le medesime finalità discriminatorie nei confronti dei
cittadini di Stati membri dell’UE e di Stati terzi regolarmente
soggiornanti nel territorio del Comune di Azzano Decimo, in aperta
violazione di norme del diritto
nazionale ed europeo.
In data 23 gennaio
2008 il Sindaco del Comune di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) aveva
infatti emanato un’ordinanza comunale avente per oggetto
“l’applicazione della disciplina prevista dalla legge 8 novembre 2000
n. 328 e dalle leggi regionali 31 marzo 2006 e 4 marzo 2005 n. 5 per i
cittadini comunitari e loro familiari, cittadini extracomunitari muniti
di permesso di soggiorno e cittadini extracomunitari soggiornanti di
lungo periodo” (ordinanza n. 4/2008). Con tale ordinanza, il Sindaco di
Azzano Decimo disponeva in sostanza l’esclusione dei cittadini
stranieri regolarmente soggiornanti, comunitari e non, dagli interventi
di assistenza sociale erogabili dalla propria amministrazione.
Contro tale
ordinanza, in data 10 febbraio 2008, l’A.S.G.I. (Associazione per gli
Studi Giuridici sull’Immigrazione) inviava un esposto alla Commissione
europea rilevando evidenti profili di contrasto dell’ordinanza
sindacale rispetto ai principi di parità di trattamento, non
discriminazione e libertà di circolazione di cui al diritto dell’Unione
europea.
Con nota dd.
10.12.2008, prot. D 15540, la Commissione europea prospettava
alle autorità italiane una possibile violazione della normativa UE da
parte della suddetta ordinanza comunale chiedendo al Governo italiano
di presentare le proprie osservazioni in proposito e aprendo di
conseguenza una procedura preliminare di infrazione del diritto UE (n.
NIF 2008/4597).
A seguito di
ulteriori solleciti da parte della Commissione europea e
dell’espressa richiesta del Presidente della Regione FVG, Renzo Tondo,
rivolta al Sindaco di Azzano Decimo, con l’ordinanza
n. 22/2010 dd. 21.10.2010, il Sindaco facente funzioni del Comune
di Azzano Decimo procedeva finalmente alla revoca
della precedente ordinanza n. 4/2008. A seguito di tale ordinanza di
revoca, la Commissione europea sospendeva il
procedimento preliminare di infrazione del diritto UE aperto nei
confronti del Governo italiano, riservandosi tuttavia di
riaprirlo nel caso in cui le disposizioni contestate venissero
nuovamente riproposte dalle autorità comunali di Azzano Decimo
Nell’ ordinanza
emanata in data 22.10.2010, infatti, il Sindaco facente funzioni
espressamente si riservava, comunque, di salvaguardare i contenuti
della vecchia ordinanza revocata, mediante trasposizione degli stessi
nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali,
di successiva discussione al consiglio comunale (“ritenendosi,
pertanto, ammissibile la sua revoca [dell’ordinanza n. 4/2008 n.d.r.]
con riserva, comunque, di salvaguardarne i contenuti, per la parte
ancora compatibile con l’attuale quadro normativo, mediante
trasposizione degli stessi in un apposito regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi, giusto il disposto dell’art. 48, III comma
del d.lgs. n. 267/2000”), e questo con il fine implicito di
aggirare l’avvio del procedimento di infrazione del
diritto europeo.
L’approvazione della
nuova delibera della Giunta comunale di Azzano Decimo rende palese
quindi l’intenzione delle autorità politiche di
Azzano Decimo di aggirare la procedura di infrazione del diritto UE
avviata dagli organi europei, in aperta violazione dei principi di
correttezza e buona fede che dovrebbero improntare le relazioni tra le
autorità dei Paesi membri e le istituzioni europee.
Di conseguenza, ai
sensi dell’art. 258 del TFUE l’ASGI ha chiesto alla
Commissione europea di riaprire urgentemente la procedura di infrazione
a suo tempo avviata nei confronti delle autorità italiane per
violazione del diritto UE da parte delle autorità comunali di Azzano
Decimo. Ugualmente è stato chiesto alla Regione FVG e alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri di esercitare i poteri sostitutivi nei
confronti del Comune di Azzano Decimo nominando un commissario al fine
che la gestione dei servizi sociali avvenga nel
pieno rispetto del quadro costituzionale e del diritto europeo, secondo
quanto previsto tanto dalla legislazione regionale del FVG
quanto dalla legge nazionale (Art. 8 della legge 5.6.2003, n. 131
(“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18.10.2001 n. 3” . Art. 8 : “Attuazione dell’art.
120 Cost. sul potere sostitutivo).