ll giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, con decreto dd. 17
marzo 2012, ha ordinato all’Azienda Sanitaria locale di ammettere alle
prove del concorso pubblico per infermieri tre cittadini di Paesi terzi
non membri dell'UE che ne erano stati esclusi per mancanza del
permesso di soggiorno di lungo periodo.
L’Azienda Sanitaria triestina non aveva tenuto conto che le precedenti
ordinanze del Tribunale di Trieste riferite alla medesima procedura
concorsuale e datate 1 luglio e 22 luglio 2011 consideravano
sufficiente il possesso del permesso di soggiorno per infermieri
stranieri ex art. 27.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto la richiesta
di un provvedimento d’urgenza proposto da tre infermieri professionali
di nazionalità serba che si erano visti escludere dall’Azienda
Sanitaria triestina dal concorso pubblico per
l’assunzione di 31 infermieri professionali, le cui prove concorsuali
si terranno a partire dal 29 marzo prossimo. Le ragioni dell’esclusione
sono da ricercare nel mancato possesso del permesso di soggiorno di
lungo periodo, considerato necessario dall’Azienda Sanitaria per poter
godere dell’equiparazione con i cittadini italiani e comunitari
per l’accesso al pubblico impiego.
Il legale dei ricorrenti, messo a disposizione dalla locale
sezione dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), cui
i tre infermieri professionali stranieri si erano rivolti, ha
presentato richiesta al Tribunale per l’emanazione di un
provvedimento d’urgenza, facendo notare che le precedenti ordinanze del
Tribunale di Trieste dd. 01 luglio e 22 luglio scorso, riferite alla
medesima procedura concorsuale indetta dall’Azienda Sanitaria
triestina, già ordinavano a quest’ultima di ammettere al concorso gli
infermieri extracomunitari che ne avevano fatto richiesta, senza
distinguere tra quelli in possesso del permesso di soggiorno ex art. 27
del T.U. immigrazione e quelli in possesso del permesso di soggiorno di
lungo periodo. Questo in quanto l’art. 27 del T.U. immigrazione
riferito al permesso di soggiorno per lavoro infermieristico, già
prevede nelle sue norme di attuazione una clausola di equiparazione con
i cittadini italiani e comunitari nell’accesso ai rapporti di pubblico
impiego nei ruoli infermieristici.
In data 5 marzo, l’Azienda Sanitaria Trieste aveva emanato invece una
delibera dirigenziale con la quale aveva disposto l’ammissione al
concorso pubblico dei soli infermieri extracomunitari titolari di
permesso di soggiorno di lungo periodo (ad es. i coniugi di cittadini
italiani o di Stati membri dell’Unione europea), escludendo quindi 22
infermieri extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno per
lavoro infermieristico ex art. 27.
Così facendo, l’Azienda Sanitaria triestina non ha ottemperato
integralmente all’ordine impartito dai giudici con le ordinanze del
luglio scorso perpetuando nuovamente la discriminazione nei confronti
degli infermieri extracomunitari.
Il giudice del lavoro di Trieste ha fissato udienza per la discussione
del merito del ricorso il giorno 29 marzo.
L’ASGI dunque esprime piena soddisfazione per la decisione del giudice
e confida che tale vicenda giudiziaria consentirà in futuro ad evitare
ogni discriminazione nei confronti degli infermieri extracomunitari
nelle procedure concorsuali e per la selezione del personale da parte
dell’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera triestina e delle Aziende
per i Servizi alla Persona della Provincia di Trieste e non solo.
Per il testo integrale delle ordinanze del Tribunale di Trieste
dd. 1 luglio e 22 luglio 2011, si rimanda al link:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1831&l=it