Non è sufficiente ridurre il trattenimento nei CIE a 12 mesi. Sono necessarie misure minime più incisive
Non è sufficiente ridurre il trattenimento nei CIE a 12 mesi. Sono necessarie misure minime più incisive
Il comunicato stampa dell'ASGI
3 dicembre 2012
Il 27 novembre 2012, il Ministro dell’interno – a margine della sua audizione alla Commissione Diritti Umani del Senato- ha annunciato l’intenzione di ridurre il tempo massimo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione dagli attuali 18 mesi a 12 mesi.
Si tratta di una misura insufficiente stante la necessità di giungere al più presto alla chiusura dei Centri di Identificazione ed Espulsione, secondo quanto da tempo già sostenuto dall’ASGI, anche a seguito delle indicazioni provenienti dalla nota Commissione governativa De Mistura del 2007.
In ogni caso, anche solo in un’ottica di riforma dei CIE, l’A.S.G.I. osserva:
1) la Direttiva 2008/115/CE (c.d. “Direttiva rimpatri”) prevede che il termine massimo di trattenimento degli stranieri in attesa di espulsione sia ordinariamente di 180 gg (6 mesi). Solo in casi eccezionali la Direttiva consente agli Stati membri di prevedere un termine massimo di 18 mesi;
2) il legislatore italiano, con la L. n. 129/2011 di recepimento della Direttiva rimpatri, si è avvalso della facoltà di consentire il trattenimento fino a 18 mesi e, nella prassi, il trattenimento viene disposto ben oltre i casi eccezionali consentiti dalla Direttiva;
3) tuttavia, l’aumento significativo dei termini massimi di trattenimento non ha comportato un incremento di esecuzione delle espulsioni, con la conseguenza che il trattenimento si traduce in una vera e propria pena comminata senza processo, cui corrisponde una notevole spesa da parte della pubblica amministrazione, non finalizzata all’incremento degli allontanamenti;
4) tanto premesso, l’intenzione di ridurre a 12 mesi i termini massimi di trattenimento è ampiamente insufficiente rispetto alle previsioni del diritto comunitario, consentendo un comunque la restrizione della libertà personale dei migranti in misura addirittura superiore a quella prevista dal c.d. “pacchetto sicurezza” varato dalla precedente compagine governativa con la L. n. 94/2009 ( che stabiliva in 180 gg. la misura massima del trattenimento).

L’A.S.G.I. chiede quindi che il Governo voglia contenere nel termine massimo di sei mesi la misura del trattenimento in conformità con le previsioni del diritto dell’U.E.
Con l’occasione l’A.S.G.I. auspica altresì che il Governo fornisca opportune indicazioni alle competenti prefetture al fine di dare piena attuazione alle misure alternative al trattenimento, pur previste dalla Direttiva rimpatri e dalle norme interne, ma di fatto disapplicate nella prassi, in modo tale da ridurre la misura del trattenimento ai soli casi in cui nessuna altra misura (obbligo di dimora, consegna del passaporto, obbligo di presentazione alla forza pubblica) possa essere concretamente disposta. Solo così si potrà ricondurre la misura del trattenimento nei C.I.E. da misura ordinaria a strumento eccezionale, conformemente alle previsioni del diritto europeo e della Costituzione repubblicana.
Occorre peraltro ricordare che nell’ordinamento giuridico italiano il trattenimento nei C.I.E. degli stranieri espulsi o respinti è soltanto la parte finale ed eventuale del procedimento di allontanamento degli stranieri che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sul territorio italiano e le criticità dal punto di vista giuridico riguardano l’intero sistema in cui si inseriscono gli attuali C.I.E., il quale in molte parti importanti tuttora viola le norme costituzionali, internazionali e dell’Unione europea.

Il documento a cura dell'ASGI per un sintetico approfondimento .
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