Il 27 novembre 2012, il Ministro
dell’interno – a margine della sua audizione alla Commissione Diritti
Umani del Senato- ha annunciato l’intenzione di ridurre il tempo
massimo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione dagli
attuali 18 mesi a 12 mesi.
Si tratta di una misura insufficiente stante la necessità di giungere
al più presto alla chiusura dei Centri di Identificazione ed
Espulsione, secondo quanto da tempo già sostenuto dall’ASGI, anche a
seguito delle indicazioni provenienti dalla nota Commissione
governativa De Mistura del 2007.
In ogni caso, anche solo in un’ottica di riforma dei CIE, l’A.S.G.I.
osserva:
1) la Direttiva 2008/115/CE (c.d. “Direttiva rimpatri”) prevede che il
termine massimo di trattenimento degli stranieri in attesa di
espulsione sia ordinariamente di 180 gg (6 mesi). Solo in casi
eccezionali la Direttiva consente agli Stati membri di prevedere un
termine massimo di 18 mesi;
2) il legislatore italiano, con la L. n. 129/2011 di recepimento della
Direttiva rimpatri, si è avvalso della facoltà di consentire il
trattenimento fino a 18 mesi e, nella prassi, il trattenimento viene
disposto ben oltre i casi eccezionali consentiti dalla Direttiva;
3) tuttavia, l’aumento significativo dei termini massimi di
trattenimento non ha comportato un incremento di esecuzione delle
espulsioni, con la conseguenza che il trattenimento si traduce in una
vera e propria pena comminata senza processo, cui corrisponde una
notevole spesa da parte della pubblica amministrazione, non finalizzata
all’incremento degli allontanamenti;
4) tanto premesso, l’intenzione di ridurre a 12 mesi i termini massimi
di trattenimento è ampiamente insufficiente rispetto alle previsioni
del diritto comunitario, consentendo un comunque la restrizione della
libertà personale dei migranti in misura addirittura superiore a quella
prevista dal c.d. “pacchetto sicurezza” varato dalla precedente
compagine governativa con la L. n. 94/2009 ( che stabiliva in 180 gg.
la misura massima del trattenimento).
L’A.S.G.I. chiede quindi che il Governo voglia contenere nel termine
massimo di sei mesi la misura del trattenimento in conformità con le
previsioni del diritto dell’U.E.
Con l’occasione l’A.S.G.I. auspica altresì che il Governo fornisca
opportune indicazioni alle competenti prefetture al fine di dare piena
attuazione alle misure alternative al trattenimento, pur previste dalla
Direttiva rimpatri e dalle norme interne, ma di fatto disapplicate
nella prassi, in modo tale da ridurre la misura del trattenimento ai
soli casi in cui nessuna altra misura (obbligo di dimora, consegna del
passaporto, obbligo di presentazione alla forza pubblica) possa essere
concretamente disposta. Solo così si potrà ricondurre la misura del
trattenimento nei C.I.E. da misura ordinaria a strumento eccezionale,
conformemente alle previsioni del diritto europeo e della Costituzione
repubblicana.
Occorre peraltro ricordare che nell’ordinamento giuridico italiano il
trattenimento nei C.I.E. degli stranieri espulsi o respinti è soltanto
la parte finale ed eventuale del procedimento di allontanamento degli
stranieri che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sul
territorio italiano e le criticità dal punto di vista giuridico
riguardano l’intero sistema in cui si inseriscono gli attuali C.I.E.,
il quale in molte parti importanti tuttora viola le norme
costituzionali, internazionali e dell’Unione europea.
Il
documento a cura
dell'ASGI
per un sintetico approfondimento .