Lettera aperta ai capigruppo del Consiglio Comunale di Pordenone
Lettera aperta ai capigruppo del Consiglio Comunale di Pordenone
L'appello di varie associazioni
Ambulatorio per migranti, welfare e cittadinanza
In seguito all’incontro del 21 gennaio 2013 tra i rappresentanti delle associazioni di migranti e i capigruppo del Consiglio Comunale nella sede comunale, le sottoscritte associazioni sottopongono alla loro attenzione il presente documento con la speranza di uno sviluppo positivo del dialogo intrapreso per la soluzione dei numerosi problemi dei migranti di Pordenone.

1.    Ambulatorio per migranti irregolari
Ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che “Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge”.
In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. (Articolo 50 del T.U. n° 267 del 18 Agosto 2000).

Ricordiamo, ancora, qualora ce ne fosse bisogno, che tutte le disposizioni in materia di accesso alla salute degli stranieri, anche irregolari, sono rimaste immutate anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 94/2009 e che ai cittadini stranieri irregolarmente presenti pertanto “sono assicurate,nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”. Parimenti sono invariate le disposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 che all’art. 43 chiaramente dispongono che “ai cittadini stranieri non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno sono comunque assicurate, nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie previste dall’art. 35 comma 3 del testo unico (c.2).
La norma al comma 8 del citato articolo dispone senza possibile ambiguità interpretativa che spetta alle regioni individuare “le modalità più opportune per garantire che le cure essenziali e continuative previste dall’art. 35 comma 3 del T.U. possano essere erogate nell’ambito delle strutture della medicina del territorio o nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica” .
Come si può chiaramente concludere, la norma regolamentare dispone pertanto espressamente che nelle programmazioni aziendali siano individuate le modalità concrete per garantire ai cittadini stranieri l’accesso alle cure previsto dalla norma e ciò in considerazione della particolare condizione di tale fascia della popolazione, che richiede dunque la presenza di personale medico e sanitario che abbia specifiche competenze nella “medicina delle migrazioni”, nonché di mediatori linguistici, anche nell’interesse dell’individuazione e cura di patologie che, se non tempestivamente e accuratamente individuate, possono essere fonte di pericolo non solo per i diretti interessati ma anche per la collettività in generale.

 A ciò si aggiungano le direttive del recente accordo Stato- regioni, 20/12/2012,”Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”.

E’ del tutto evidente che le citate norme legislative nazionali volte a sollecitare da parte delle Regioni e delle Aziende Sanitarie locali programmazioni aziendali e soluzioni gestionali specifiche per far fronte ai bisogni sanitari essenziali degli stranieri irregolari trovano la loro ratio innanzitutto nella necessità di assicurare nei fatti a tali persone prestazioni adeguate che rispondano ai criteri di rispetto della dignità umana e conducano a più elevati standard sanitari e di prevenzione sanitaria complessivi, così come di evitare che l’assenza di qualsivoglia programmazione porti ad un uso improprio ed un sovraccarico e ad un intasamento delle strutture di pronto soccorso ospedaliero con conseguente perdita di efficienza dei servizi medesimi e dunque danno per l’intera collettività.

La decisione di non stipulare la convenzione per l’ambulatorio da parte dell’ASS 06 di Pordenone non ha alcun serio fondamento giuridico, ma è dettata esclusivamente da motivazioni politiche contrarie agli interessi generali della collettività e al buon andamento e funzionamento dei servizi pubblici.

Si ricorda ancora, qualora fosse necessario che:
  • nel territorio pordenonese risultano più di 200 migranti irregolari, in seguito al respingimento della richiesta di sanatoria del 2009; a questi bisogna aggiungere un numero tuttora imprecisato di migranti diventati irregolari in questi anni a causa della perdita del lavoro a causa della crisi economica, come risulta dagli operatori sanitari che rilevano un numero di richieste di interventi da parte di irregolari raddoppiato rispetto all’anno scorso (3-4 al mese l’anno scorso); 
  • l’ambulatorio per migranti non in regola ha funzionato a costo irrisorio, posto che gli operatori erano tutti volontari, e la sede non comportava costi aggiuntivi. 
Chiediamo pertanto che il Comune eserciti le necessarie pressioni presso l’ASS 06 locale per la stipula della convenzione per l’ambulatorio per irregolari, così che possa tornare a funzionare come prima del 2009; in particolare, qualora l’attuale presidente dell’ASS rifiutasse, chiediamo che il Sindaco adotti la eventuale e necessaria ordinanza, come del resto era stato prospettato in un incontro con il  Sindaco medesimo avvenuto nel 2011.

2.    Sedi e spazi
Attualmente esistono almeno 5 associazioni di migranti costituite a Pordenone (Associazione Ivoriani, Associazione Burkinabé F.V.G., Associazione Nigeriani, Women of Substance, Associazione Mondo Tuareg) che non riescono a svolgere in modo adeguato la loro opera poiché mancano di una sede. Le associazioni possono svolgere una funzione importante sotto diversi aspetti: informazione rivolta agli associati sui temi fondamentali, in modo da evitare affollamenti presso altri uffici, attività culturali, forme di interazione per favorire l’interscambio con i locali. Tuttavia, la mancanza di una sede adatta ne limita fortemente l’azione.

Chiediamo pertanto di procedere all’individuazione di possibili soluzioni al problema in modo che le associazioni suddette possano partecipare attivamente alla costruzione di un tessuto civile in cui tutti possano avere spazio e possibilità di espressione, nella prospettiva di una società di civile convivenza.
 
3.    Welfare
Ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che con la sentenza n. 2/2013 del 18 gennaio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose previsioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 sull’integrazione sociale degli stranieri, accogliendo dunque il ricorso che era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri. La legislazione provinciale di Bolzano aveva previsto, per l’accesso dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione europea alle prestazioni  sociali di natura economica erogate dalla Provincia autonoma, un requisito aggiuntivo, non previsto per i cittadini nazionali e UE, di un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano.
La Corte Costituzionale  ha ritenuto illegittimo tale requisito di anzianità di residenza, in quanto in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) e ragionevolezza. Secondo la Corte, infatti, ogni distinzione di trattamento tra cittadino nazionale e straniero regolarmente soggiornante nella fruizione di prestazioni sociali, anche al di fuori di quelle essenziali, per essere legittima, deve soddisfare un criterio di ragionevolezza, alla luce dei compiti e delle finalità  di inclusione sociale delle prestazioni  medesime.  Ne consegue che l’ anzianità di residenza quale criterio regolativo dell’accesso alla prestazione è illegittima in quanto “«introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione”. Secondo la Corte,  appare illogico presumere che gli stranieri immigrati in un territorio locale o regionale da meno di cinque anni versino in uno stato di bisogno minore rispetto a quelli lungo residenti; anzi adottando tale criterio di anzianità di residenza,  finiscono con ogni probabilità ad essere esclusi da interventi finalizzati all’ inclusione sociale in particolare coloro che astrattamente  ne avrebbero un maggiore bisogno.  La Corte Costituzionale rigetta l’argomento proposto dalla provincia autonoma di Bolzano secondo cui il criterio di anzianità di residenza  rispondeva ad esigenze legittime di risparmio e di contenimento della spesa pubblica. 

E’ del tutto evidente come la sentenza della Corte Costituzionale, sebbene ovviamente limitata nei suoi effetti vincolanti alle norme della legislazione provinciale di Bolzano, palesa l’illegittimità costituzionale di altre norme regionali che hanno introdotto analoghi parametri di anzianità di residenza sul territorio nazionale e/o regionale ai fini dell’accesso alle prestazioni di welfare. E’ questo il caso  del Friuli-Venezia Giulia ove la legge regionale vigente  30 novembre 2011, n. 16   subordina l’accesso a determinate prestazioni sociali e familiari aventi contenuto economico ad un requisito di residenza biennale sul territorio regionale e, per i cittadini di Paesi terzi i quali non siano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ad un aggiuntivo requisito di anzianità di soggiorno quinquennale in Italia.

Si ricorda che solo effettuando coerentemente la disapplicazione della norma regionale incompatibile, il Comune potrà evitare di esporsi al rischio di eventuali ricorsi da parte di soggetti esclusi, nelle forme dell’azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione, che implica in caso di soccombenza, l’assoggettamento dell’ente locale al pagamento delle spese legali, del risarcimento del danno e delle sanzioni dissuasive accessorie, quale la pubblicazione della sentenza su un quotidiano nazionale.

Conseguentemente, chiediamo che il Comune di Pordenone emani tutti i nuovi bandi per l’accesso al welfare senza contemplare la clausola discriminatoria dell’anzianità di residenza o di attività lavorativa in Italia, affinché in tal modo si attenga al pieno rispetto del principio di legalità e di costituzionalità e del primato del diritto comunitario su quello interno.

4.    Cittadinanza
Prendiamo atto dei passi dell’amministrazione per snellire le pratiche per la cittadinanza, ma il problema resta in gran parte irrisolto, per cui molti migranti non potranno partecipare alle elezioni ormai prossime.

Chiediamo ulteriori sforzi al riguardo: una politica veramente progressista e aperta ai problemi dei migranti, che ormai a Pordenone rappresentano più del 12 % della popolazione, non può trincerarsi dietro argomentazioni che, anche se in parte sembrano fondate (mancanza di risorse, limiti imposti dalle leggi regionali), non possono costituire una ragione per limitarsi alla semplice amministrazione dell’esistente. I migranti si aspettano prese di posizione chiare e coraggiose e passi concreti per la soluzione dei problemi.  

Pordenone, 26/01/2013                                               

Associazione Immigrati di Pordenone
Associazione Ivoriani
Ghana Nationals Association Pordenone Branch
Associazione Burkinabé F.V.G. 
Associazione Nigeriani
Women of Substance
Associazione Mondo Tuareg


A seguire il documento in pdf...

Scarica PDF (34kB)
Calendario
<< < giugno 2019 > >>
dom lun mar mer gio ven sab
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
 
Promozione Culturale
Ultime Notizie
Eventi futuri
Agenda anno in corso
Storico Eventi
Convegni
Premio Honor et Dignitas
 
I nostri percorsi
Riflessioni di Don Pierluigi Di Piazza
Immigrazione
Pace
Presentazione libri
Rete di diritti di cittadinanza
Video
 
Associazione - Centro di Accoglienza "E. Balducci" ODV ETS
Piazza della Chiesa, 1 - 33050 Zugliano (Udine)
email: segreteria@centrobalducci.org