IL DRAMMA NEL DRAMMA
IL DRAMMA NEL DRAMMA

LA DOMANDA DEL LAVORATORE, CITTADINO STRANIERO

Sono XXXXXXXX di pordenone vorrei avere da chi in rete abbia informazione o pure le possibile soluzione per un caso di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno per un cittadino straniero che da sempre ha lavorato in italia da più di 10 anni ora dal mese di marzo del 2009, è entrato in disoccupazione per 6 mesi fino a febbraio del 2010.

il 06/06/2010 scadeva il suo permesso di soggiorno la questura di pordenone gli nega il rinnovo avalandosi del' art 10 bis dls 19 /08/ 1990 n° 241.

Domanda:  è possibile che dopo  più di 10 anni di contribuzione continuativi è per solo 5 mese di mancanza di lavoro per causa crisi di lavoro uno venga allontanato dal territorio nazionale. è possibile trovare un cadro giuridico, una soluzione?

LA RISPOSTA DELL'A.S.G.I.

Consiglierei all’interessato di rivolgersi ad un avvocato per verificare le seguenti ipotesi:

  • se l’interessato gode di un trattamento di disoccupazione o di mobilità potrebbe avvalersi ed invocare l’art. 8 comma 2 e l’art. 9 comma 1 della convenzione OIL n. 143/75 che prevedono la parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali per quanto riguarda rispettivamente le garanzie relativa alla riqualifica, i lavori di assistenza e di reinserimento e i diritti derivanti da occupazioni anteriori. In altri termini se il trattamento di disoccupazione o di mobilità ha una durata superiore a sei mesi, mentre allo scadere di detto termine lo straniero verrebbe allontanato per effetto dell’art. 22 comma 11 TU. ne deriverebbe una violazione del principio di parità di trattamento di cui alla convenzione internazionale ;
  • se l’interessato ha beneficiato del ricongiungimento familiare come soggetto attivo o passivo (richiedente o beneficiante) potrebbe invocare l’art. 5 comma 5 per cui il rifiuto del pds allo scadere dei sei mesi di disoccupazione non può avere luogo  automaticamente senza considerare i legami sociali e familiari nel paese di origine ovvero nel paese ospitante ovvero la durata del soggiorno dell’interessato nel paese ospitante (ad es. se i figli sono nati in Italia e non hanno legami sociali forti con il paese di origine, tale fatto deve essere tenuto in considerazione) Occorrerebbe in tale senso far pervenire urgentemente alla questura una memoria ai sensi dell’art. 10 bis l. 241/90;
  • se non sussistono le fattispecie sopraindicate, potrebbe invocare la presenza di mezzi di sostentamento derivanti da risparmi, trattamento di fine rapporto per ottenere una proroga del pds per un periodo superiore ai sei mesi, ma la riguardo la materia dovrebbe essere oggetto di trattativa con la questura in sede di procedimento amministrativo di cui al citato art. 10 bis l. 241/90, per cui ritengo che sia necessaria l’assistenza di un legale in loco ovvero di un’associazione di tutela o di patronato che ha rapporti con la questura.

Come ASGI non facciamo attività di sportello per cui al di là di questi suggerimenti non possiamo essere di grande aiuto. E’ una competenza innanzitutto di chi ha sportelli sul territorio.

Un cordiale saluto

Calendario
<< < settembre 2019 > >>
dom lun mar mer gio ven sab
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
 
Promozione Culturale
Ultime Notizie
Eventi futuri
Agenda anno in corso
Storico Eventi
Convegni
Premio Honor et Dignitas
 
I nostri percorsi
Riflessioni di Don Pierluigi Di Piazza
Immigrazione
Pace
Presentazione libri
Rete di diritti di cittadinanza
Video
 
Associazione - Centro di Accoglienza "E. Balducci" ODV ETS
Piazza della Chiesa, 1 - 33050 Zugliano (Udine)
email: segreteria@centrobalducci.org