Gazzetta Ufficiale N. 96 del 24
Aprile 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
DIRETTIVA 7 marzo 2012
Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad emanare i
provvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio. (12A04741)
Ai sigg.ri prefetti
Al sig. Commissario del Governo per la
provincia autonoma di Trento
Al sig. Commissario del Governo per la
provincia autonoma di Bolzano
Al sig. Presidente della Regione autonoma
Valle D'Aosta
Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nel
territorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibile
incremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia per
matrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenza
dello Stato e, per esso, del Ministero dell'interno, a motivo della
rilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche alla
sicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarita' degli
adempimenti istruttori.
E' ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tornera' a
crescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economici
relativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionale
prefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea dei
soggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all'acquisto
della cittadinanza italiana.
In altri termini, sono in aumento sia i nuclei familiari interamente
composti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia i
figli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, in
questi anni, stanno conseguendo la maggiore eta' dopo un periodo
ininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.
Al fine di migliorare l'efficacia della azione amministrativa, e'
giocoforza per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrere
la strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali e
finanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla tecnologia
informatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazione
possibile sotto il profilo organizzativo e delle procedure.
Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da considerare
oramai maturi i tempi perche' la competenza ad emanare i provvedimenti
in questione, finora concentrata nell'autorita' politica, transiti alla
dirigenza, in conformita' alle disposizioni che regolano la separazione
tra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.
Nessuna variazione di competenza e' ipotizzabile in ordine ai decreti
di concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunita' che
implica l'accertamento di un interesse pubblico accanto al
riconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo status
civitatis. A tal punto il legislatore ha ravvisato in questo tipo di
atti un'espressione della funzione politico-amministrativa da inserirli
nel ristretto novero di quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12
gennaio 1991, n. 13, debbono assumere la forma del decreto del
Presidente della Repubblica.
Nulla osta, invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniego
della cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e 8 della
legge n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenza
amministrativa, trattandosi, con l'eccezione di cui si dira' in
seguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto piu' di
valenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza o
meno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza o
meno di determinati pregiudizi penali (art. 6, lettera a) e b), della
medesima legge).
La competenza rimarra' in capo al Ministro dell'interno nella sola
ipotesi in cui, durante l'istruttoria, vengano in considerazione
ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera c),
della legge n. 91).
E cio' innanzitutto perche', nella fattispecie, la preclusione
all'acquisto della cittadinanza non e' ancorata all'oggettivita' di una
sentenza di condanna, come avviene per le altre cause preclusive della
cittadinanza iure matrimonii, ma ad un giudizio latamente discrezionale
circa la compatibilita' di atti, comportamenti ecc. dell'aspirante
cittadino con interessi vitali della Nazione.
In secondo luogo perche' durante l'istruttoria occorre chiamare in
causa il Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a termini di
legge, il parere dell'Alto Consesso deve essere richiesto dal Ministro
dell'interno, ragion per cui il provvedimento finale, non importa se di
accoglimento o di diniego, non puo' che ricadere nella sfera del
Ministro medesimo. Sarebbe improprio, infatti, che fosse il dirigente
ad adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria e' intervenuto
il Ministro con atto rientrante nelle funzioni di indirizzo
politico-amministrativo.
Tale orientamento e' conforme alle posizioni gia' espresse dal
Consiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sede
consultiva; lo si ritiene valido anche alla luce delle modifiche
apportate dalla legge n. 94/2009 all'art. 5 della legge n. 91.
Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva:
A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto l'accoglimento
dell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentata
dal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezione
per i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 della
legge n. 91/1992. Qualora il coniuge straniero abbia la residenza
all'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanza
e', invece, il capo del Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione.
Il nuovo assetto di competenze operera' a decorrere dal 1° giugno 2012,
in modo da dare il tempo alle SS.LL. e al Dipartimento per le liberta'
civili e l'immigrazione di apportare le necessarie rimodulazioni
all'organizzazione degli uffici e alle procedure in uso;
B) con riferimento alle medesime istanze di cui al punto A), resta
ferma la competenza del Ministro dell'interno a denegare l'acquisto
della cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
ai sensi della lettera c) dell'art. 6 della legge n. 91 o ad accogliere
l'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni non
sussistono;
C) il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
sovraintendera' alla fase di transizione al nuovo assetto di competenze
e costituira' il referente delle SS.LL. per qualsiasi esigenza. In tale
veste, emanera' le necessarie disposizioni attuative della presente
direttiva e fornira', anche attraverso incontri sul territorio o in
sede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l'aggiornamento
del personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
La presente direttiva ha come ratio l'ulteriore snellimento dei
procedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii attraverso
l'accorpamento nel Prefetto della responsabilita' procedimentale e di
quella provvedimentale dei medesimi.
Sotto un altro angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale delle
politiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso il
vincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunita'
nazionale, con cio' assumendo l'impegno al rispetto, all'adesione e
alla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana.
In tal senso, rafforzare la responsabilita' complessiva del Prefetto
nei procedimenti in questione e' circostanza che qualifica
ulteriormente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Stato
sul territorio.
Si confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare cura alla
puntuale applicazione della direttiva e alla sua diffusione ai sindaci
dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.
Roma, 7 marzo 2012
Il Ministro: Cancellieri
Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Interno, registro n. 2, foglio n. 354