Speciale sanatoria 2012
Le prime istruzioni utili, la norma, le circolari
Per conoscere alcuni tra i dettagli più interessanti, come per esempio
i livelli di reddito imposti dal legislatore per la possibilità di
accedere alla procedura di emersione dal lavoro nero, il cosiddetto
"ravvedimento oneroso", occorrerà ancora attendere, ma è possibile già
da ora tracciare alcune linee guida utili ad affrontare le procedure
relative alla prossima regolarizzazione, non senza dimenticare i punti
critici emersi già ad una prima lettura del testo.
Già nelle prime righe dell’articolo 5 del decreto di recepimento della
direttiva 52/2009, infatti, si ravvisa lo squilibrio con cui anche
questa norma di emersione è stata redatta (""i datori di
lavoro....possono dichiarare..".), un vizio, quello dello squilibrio di
"potere" concesso nelle mani dei datori di lavoro a cui si aggiunge la
beffa di quel "possono" che nulla ha a che vedere con gli obiettivi
formali della norma e con il tema dei diritti e delle garanzie
fondamentali, anche nel lavoro, della persona.
L’ostatività delle segnalazioni Schengen, l’illegittimità della
previsione di un reddito minimo per presentare la domanda, la
discriminazione ancora una volta proposta nei confronti dei datori di
lavoro stranieri privi di pds Ce di lungo periodo, la contorta
previsione della necessità di provare con documenti pubblici la
presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011, l’automatismo
ostativo non esplicitamente escluso per le condanne per i reati di cui
all’art 380 del cpp, delineano le ulteriori criticità che ancora una
volta si presentano come formalità dovute, più politiche che tecniche,
quando in campo c’è una norma per l’emersione dei cittdini
extracomunitari che la stessa legge ha consegnato all’ombra
dell’irregolarità.
In ogni caso, in attesa di conoscere le fondamentali nuove disposizioni
che arriveranno con un provvedimento regolamentare entro il prossimo 29
agosto, in vista delle procedure di invio che inizieranno il 15
settembre per concludersi il 15 ottobre 2012, patronati, associazioni,
sportelli e singoli datori di lavoro si stanno preparando, per la
compilazione.
Il tutto, ancora una volta, avverrà attraverso il portale del Ministero
dell’Interno nullaostalavoro.interno.it al quale si potrà accedere dopo
aver effettuato la registrazione utente.
Per conoscere il funzionamento del sistema consultare la scheda
pratica:
La procedura telematica in sintesi
Chi può presentare la domanda
Possono attivare la procedura i datori di lavoro italiani.
I datori di lavoro non comunitari dovranno essere in possesso del
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o aver
presentato la domanda per ottenerlo).
Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso almeno dal 9 maggio 2012 e
comunque essere esistente anche alla data di presentazione della
domanda.
Dalla procedura sono però esclusi i rapporti di lavoro a tempo parziale
fatto salvo quelli previsti in materia di rapporto di lavoro domestico.
In questo modo anche chi puù vantare più rapporti di lavoro part-time,
comunque sufficienti a garantire risorse economiche sufficienti,
saranno ingiustamente esclusi dalla possibilità di emersione.
Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che
risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati
riguardanti:
- favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e
dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati
diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o
allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in
attivita’ illecite;
- intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi
dell’articolo 603-bis del codice penale;
- reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di
peresso di soggiorno).
- Sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una
volta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino straniero
per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non
abbiano proceduto alla soottoscrizione del contratto di soggiorno o
alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza
maggiore non imputabili al datore di lavoro.
A tal fine lo Sportello Unico acquisirà un parere dalla questura e
della Dpl anche in capo al datore di lavoro.
Chi può essere "regolarizzato"
E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di
lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di
soggiorno pe rmotivi di lavoro nei confronti di
cittadini stranieri che possano dimostrare
la presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011 attraverso
documentazione proveniente da organismo pubblici.
Si tratta di uno dei punti più complessi della norma anche in
conseguenza dell’entrata in vigore della legge 94/2008 (il cosiddetto
pacchetto sicurezza) che ha notevalmente aumentato la possibilità, per
chi irregolarmente presente, in caso di contatto con uffici pubblici,
di incorrere una segnalazione della presenza irregolare.
Tra i documenti che più facilmente potrebbero comunque essere
utilizzati ricordiamo il codice STP per l’accesso all’assistenza
sanitaria deigli stranieri irregolari, così come eventuali documenti,
referti o altro rilasciati dalle strutture sanitarie, oppure un vecchio
ordine di allontanamento, oppure ancora, paradossalmente, una denuncia
per uno dei reati non contemplati cme ostativi dalla norma di
regolarizzazione.
Non potranno comunque essere regolarizzati i lavoratori:
- nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive
modificazioni ed integrazioni;
- che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel
territorio dello Stato;
- A tal proposito si consiglia di consultare la scheda pratica: La
cancellazione delle segnalazioni Schengen
- che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,
compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena
su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
- che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico
o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle
frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella
valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di
eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella
pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati
previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.
Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante
Sentenza della Corte Costituzionale n. 172
del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una
valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.
Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da
parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di
soggiorno.
Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n.
6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere
"sanate" anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come
ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e
indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiornoc he
non consentano l’attività lavorativa.
Quando presentare la domanda
Le dichiarazioni potranno essere presentate d
al 15 settembre 2012 fino al 15 ottobre 2012,
rivolgendosi ad uno sportello di patronato oppure accedendo
privatamente al sito del Ministero dell’Interno.
Il contributo forfetario
Per presentare la domanda dovrà essere versato un contributo forfetario
di
euro 1.000,00. Dopo la
presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di
soggiorno, dovrà essere documentato il versamento delle somme dovute a
titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo pari ad
almeno sei mesi.
Sospensione dei procedimenti
penali ed amministrativi
Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula
del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i
procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore in
materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU) e
relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso.
La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della
doamanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Non
saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto
rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
Il lavoratore non potrà quindi essere espulso.
In caso di conclusione del procedimento i reati a carico di lavoratore
e datore di lavoro verranno estinti.
Dopo la presentazione della
domanda
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso
lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la
verifica della documentazione, dei livelli retributiri e
contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego.
Sarà in questo momento che lo Sportello Unico verificherà, oltre
all’avvenuto versamento del contributo forfetario, anche l’avvenuto
versamento dei contributi dovuti per almeno sei mesi riguardante quindi
i mesi precedenti la presentazione della domanda e quelli successivi
trascorsi in attesa della convocazione. E’ ipotizzabile che ciò avvenga
attraverso l’invio, dopo la presentazione della domanda, di appositi
moduli per il versamento dei contributi (visto che i lavoratori,
tecnicamente, non saranno ancora assunti fino al momento della
convocazione).
Documenti utili:
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio
2012
Circolare del Ministero dell’interno n.
6410 del 27 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n.
5090 del 31 luglio 2012
Schede pratiche:
La procedura telematica in sintesi
La cancellazione delle segnalazioni Schengen
Links utili:
Sanatoria 2009