Speciale sanatoria 2012
Speciale sanatoria 2012
Le prime istruzioni utili, la norma, le circolari
A cura del progetto Melting Pot Europa
Speciale sanatoria 2012
Le prime istruzioni utili, la norma, le circolari
Per conoscere alcuni tra i dettagli più interessanti, come per esempio i livelli di reddito imposti dal legislatore per la possibilità di accedere alla procedura di emersione dal lavoro nero, il cosiddetto "ravvedimento oneroso", occorrerà ancora attendere, ma è possibile già da ora tracciare alcune linee guida utili ad affrontare le procedure relative alla prossima regolarizzazione, non senza dimenticare i punti critici emersi già ad una prima lettura del testo.

Già nelle prime righe dell’articolo 5 del decreto di recepimento della direttiva 52/2009, infatti, si ravvisa lo squilibrio con cui anche questa norma di emersione è stata redatta (""i datori di lavoro....possono dichiarare..".), un vizio, quello dello squilibrio di "potere" concesso nelle mani dei datori di lavoro a cui si aggiunge la beffa di quel "possono" che nulla ha a che vedere con gli obiettivi formali della norma e con il tema dei diritti e delle garanzie fondamentali, anche nel lavoro, della persona.

L’ostatività delle segnalazioni Schengen, l’illegittimità della previsione di un reddito minimo per presentare la domanda, la discriminazione ancora una volta proposta nei confronti dei datori di lavoro stranieri privi di pds Ce di lungo periodo, la contorta previsione della necessità di provare con documenti pubblici la presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011, l’automatismo ostativo non esplicitamente escluso per le condanne per i reati di cui all’art 380 del cpp, delineano le ulteriori criticità che ancora una volta si presentano come formalità dovute, più politiche che tecniche, quando in campo c’è una norma per l’emersione dei cittdini extracomunitari che la stessa legge ha consegnato all’ombra dell’irregolarità.

In ogni caso, in attesa di conoscere le fondamentali nuove disposizioni che arriveranno con un provvedimento regolamentare entro il prossimo 29 agosto, in vista delle procedure di invio che inizieranno il 15 settembre per concludersi il 15 ottobre 2012, patronati, associazioni, sportelli e singoli datori di lavoro si stanno preparando, per la compilazione.
Il tutto, ancora una volta, avverrà attraverso il portale del Ministero dell’Interno nullaostalavoro.interno.it al quale si potrà accedere dopo aver effettuato la registrazione utente.
Per conoscere il funzionamento del sistema consultare la scheda pratica:
 La procedura telematica in sintesi

 Chi può presentare la domanda
Possono attivare la procedura i datori di lavoro italiani.
I datori di lavoro non comunitari dovranno essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o aver presentato la domanda per ottenerlo).
Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso almeno dal 9 maggio 2012 e comunque essere esistente anche alla data di presentazione della domanda.
Dalla procedura sono però esclusi i rapporti di lavoro a tempo parziale fatto salvo quelli previsti in materia di rapporto di lavoro domestico.
In questo modo anche chi puù vantare più rapporti di lavoro part-time, comunque sufficienti a garantire risorse economiche sufficienti, saranno ingiustamente esclusi dalla possibilità di emersione.

Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:

  • favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;
  • reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva di peresso di soggiorno).
  • Sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non abbiano proceduto alla soottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.
A tal fine lo Sportello Unico acquisirà un parere dalla questura e della Dpl anche in capo al datore di lavoro.

 Chi può essere "regolarizzato"
E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno pe rmotivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri che possano dimostrare la presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011 attraverso documentazione proveniente da organismo pubblici.
Si tratta di uno dei punti più complessi della norma anche in conseguenza dell’entrata in vigore della legge 94/2008 (il cosiddetto pacchetto sicurezza) che ha notevalmente aumentato la possibilità, per chi irregolarmente presente, in caso di contatto con uffici pubblici, di incorrere una segnalazione della presenza irregolare.
Tra i documenti che più facilmente potrebbero comunque essere utilizzati ricordiamo il codice STP per l’accesso all’assistenza sanitaria deigli stranieri irregolari, così come eventuali documenti, referti o altro rilasciati dalle strutture sanitarie, oppure un vecchio ordine di allontanamento, oppure ancora, paradossalmente, una denuncia per uno dei reati non contemplati cme ostativi dalla norma di regolarizzazione.

Non potranno comunque essere regolarizzati i lavoratori:
  • nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
  • A tal proposito si consiglia di consultare la scheda pratica: La cancellazione delle segnalazioni Schengen
  • che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
  • che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.
Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.

Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.

Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n. 6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere "sanate" anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti come ad esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno e indeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiornoc he non consentano l’attività lavorativa.

 Quando presentare la domanda
Le dichiarazioni potranno essere presentate dal 15 settembre 2012 fino al 15 ottobre 2012, rivolgendosi ad uno sportello di patronato oppure accedendo privatamente al sito del Ministero dell’Interno.

 Il contributo forfetario
Per presentare la domanda dovrà essere versato un contributo forfetario di euro 1.000,00. Dopo la presentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto di soggiorno, dovrà essere documentato il versamento delle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo pari ad almeno sei mesi.

 Sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi
Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU) e relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso.
La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della doamanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
Il lavoratore non potrà quindi essere espulso.
In caso di conclusione del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.

 Dopo la presentazione della domanda
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi presso lo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, la verifica della documentazione, dei livelli retributiri e contestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego. Sarà in questo momento che lo Sportello Unico verificherà, oltre all’avvenuto versamento del contributo forfetario, anche l’avvenuto versamento dei contributi dovuti per almeno sei mesi riguardante quindi i mesi precedenti la presentazione della domanda e quelli successivi trascorsi in attesa della convocazione. E’ ipotizzabile che ciò avvenga attraverso l’invio, dopo la presentazione della domanda, di appositi moduli per il versamento dei contributi (visto che i lavoratori, tecnicamente, non saranno ancora assunti fino al momento della convocazione).

Documenti utili:
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’interno n. 6410 del 27 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n. 5090 del 31 luglio 2012

Schede pratiche:
La procedura telematica in sintesi
La cancellazione delle segnalazioni Schengen

Links utili:
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