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L’esclusione dei cittadini di altri Stati membri UE dalla ‘carta acquisti’ contraria al diritto europeo
Ministero dell’Economia, INPS e Regione FVG devono rispettare il principio di parità di trattamento tra i cittadini UE
Tribunale Trieste, sez. lavoro, ordinanza 19.9.2012
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Con ordinanza dd. 19
settembre 2012, il giudice del lavoro del Tribunale di
Trieste ha accolto il ricorso antidiscriminazione promosso da una
cittadina rumena e dell’ASGI avverso il diniego all’accesso al
beneficio sociale denominato ‘carta acquisti’.
L'art. 81 c. 29 e seguenti del decreto-legge n. 112/2008, convertito
con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha previsto un beneficio
sociale denominato "carta acquisti", volto al sostegno del reddito
delle persone in condizioni di disagio economico
ultrasessantacinquenni ovvero genitori, affidatari o aventi in
tutela minori di anni 3. La Carta Acquisti è una carta di
pagamento elettronico che consente al titolare di compiere presso
negozi o esercizi commerciali convenzionati determinate spese, fino ad
un determinato tetto mensile, addebitandole direttamente
allo Stato. La normativa citata ha previsto il beneficio solo a favore
dei cittadini italiani.
L’art. 7 del decreto ministeriale 16.09.2008, attuativo della
normativa, quantifica l’ammontare del beneficio concesso nella
misura di 480 euro annuali, vale a dire 40 euro al mese, da
accreditarsi a scadenza bimestrale.
Con D.M. dell’Economia e delle Finanze 27.02.2009 (“Integrazione e
modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta
acquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioni
regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all’art. 81 c. 29
del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 113”, pubblicato in G.U. n. 56 dd. 9 marzo
2009), è stata prevista la possibilità per le Regioni e Province
autonome, nonché per gli enti locali, di integrare il Fondo a sostegno
della “carta acquisti”, “vincolando l’utilizzo dei propri contributi a
specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza
territoriale”.
Con L.R.n. 17 dd. 30.12.2008 (“Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria
2009-), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha deciso di
avvalersi della possibilità offerta dalla normativa nazionale di
concorrere al beneficio sociale denominato “carta acquisti”, integrando
quanto accreditato dallo Stato con un importo di euro 40 mensili
dall’ottobre 2008 al 31.08.2009, poi elevato a 100 euro mensili a far
data dall’1.09.2009. (Art. 11 comma 1 L.R. FVG n. 12/2009 che ha
integrato l’art. 10 comma 78 della L.R. FVG 17/2008).
Il giudice del lavoro di Trieste ha accolto le doglianze presentate
dall’ASGI e dalla ricorrente, una cittadina di nazionalità rumena,
regolarmente residente a Trieste in quanto moglie di un connazionale
lavoratore subordinato in Italia, la quale si era visto
sospendere dall’INPS l’accreditamento sulla carta di pagamento
elettronica inizialmente rilasciatale dalle Poste Italiane della somma
prevista dal beneficio, con la motivazione del mancato possesso della
cittadinanza italiana dei figli per i quali la carta era stata
richiesta.
Il giudice del lavoro di Trieste ha rilevato che la clausola di
cittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali e
regionali in materia di ‘carta acquisti’ si pongono in contrasto con le
norme fondamentali dell’Unione europea relative alla cittadinanza
europea e al principio di parità di trattamento e di non
discriminazione tra cittadini di Stati membri UE (art. 18
TUE, art. 20 TFUE, artt. 21 e 34 Carta europea dei diritti
fondamentali). Ugualmente, il giudice di Trieste rileva che il
principio di parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini
di altri Stati membri UE in materia di prestazioni e benefici di
assistenza sociale è sancito anche dal Regolamento UE n. 492/11 (già
Regolamento comunitario n. 1612/68), nonché dal Regolamento UE n.
883/2004 con riguardo alle prestazioni sociali di natura familiare
ovvero destinate a compensare i carichi familiari. Sulla base del
diritto dell’Unione europea, una deroga al principio di parità di
trattamento, quale diritto fondamentale dei cittadini UE, può
essere giustificata solo da ragioni di ordine, sicurezza o sanità
pubblica e non certamente da mere ragioni di politica finanziaria e di
contenimento della spesa pubblica.
Rilevando il contrasto della normativa interna rispetto ai principi e
alle disposizioni del diritto dell’Unione europea, il giudice del
lavoro di Trieste ha provveduto a disapplicare la prima, senza
necessità di adire la Corte Costituzionale. Di conseguenza, il giudice
del lavoro di Trieste ha ordinato a Ministero dell’Economia, INPS e
Regione FVG di riattivare a favore della cittadina rumena ricorrente la
carta di pagamento elettronica e di riaccreditare le somme previste
dalla legge a favore dei suoi figli minori fino al compimento del terzo
anno di vita dei medesimi. In merito agli interessi collettivi di cui
l’ASGI è stata portatrice nel ricorso, il giudice di Trieste ha
ordinato a Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro, INPS e
Regione FVG di adottare misure di applicazione della disciplina della
carta acquisti che non creino ulteriori situazioni di disparità di
trattamento a danno dei cittadini comunitari, legalmente soggiornanti
in Italia e che si trovino nelle condizioni di bisogno economico
previste dalla normativa. Alla luce dell’ordine del giudice, l’ASGI
richiede alle istituzioni competenti di integrare le informazioni a
disposizione nei siti web istituzionali, chiarendo che anche i
cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno esercitato il
diritto alla libera circolazione insediandosi in Italia, possono avere
accesso al beneficio, dando opportune e conseguenti istruzioni alle
sedi periferiche di INPS e Poste Italiane.
La ‘nuova social card’ introdotta
dal decreto ‘Semplifica Italia’.
Si ricorda che il decreto “Semplifica
Italia” ha previsto l’introduzione della sperimentazione di una nuova
social card, destinata alle famiglie in disagio economico (art. 60 D.L.
9 febbraio 2012, n. 5 :”Disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo”, pubblicato sulla G.U. Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012 e convertito nella Legge 4 aprile
2012, n 35). Affiancherà la ‘vecchia’ carta acquisti del 2008 (Social
card ordinaria, già prevista dal decreto “Tremonti” a favore dei
soli cittadini italiani (art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 poi
convertito dalla legge n. 133/2008 ) che, nel frattempo, continuerà a
essere distribuita: 40 euro al mese per circa un milione e 300mila
cittadini italiani. La gestione della nuova social card sarà affidata
ai Comuni con più di 250 mila abitanti, avrà durata di un anno e potrà
contare su risorse per 50 milioni di Euro, prese dal fondo generale
della Social card ordinaria.
Rispetto alla Social card del 2008,
tre novità sono previste:
Saranno i Comuni con più di 250 mila
abitanti a fare da intermediari nella distribuzione della carta
acquisti. Sono quindi coinvolte le 12 città italiane di maggiori
dimensioni: Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze,
Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Gli enti del terzo settore
saranno coinvolti nella gestione di progetti mirati all’inserimento
lavorativo e all’inclusione sociale, sviluppati in collaborazione con
le amministrazioni locali. Nelle intenzioni del Governo, il
coinvolgimento dei Comuni punta a vincolare il rilascio della card a un
progetto personalizzato per i beneficiari., volto al superamento delle
condizioni di disagio e quindi evitare un approccio meramente
“assistenziale”.
L’importo accreditato sulla singola
carta non sarà uguale per tutti i beneficiari, come per la vecchia
carta acquisti. Sarà invece differenziato in funzione del nucleo
familiare e del costo della vita nei Comuni coinvolti.
La nuova social card sperimentale,
non ancora operativa, andrà a beneficio anche dei cittadini
comunitari e dei cittadini extracomunitari titolari di un
“permesso CE per soggiornanti di lungo periodo” (la cosiddetta “carta
di soggiorno”).
Estendendo la nuova ‘social card’
anche ai cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea e ai
cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per
lungo soggiornanti (art. 9 d.lgs. n. 286/98, facente riferimento al
recepimento della direttiva europea n. 2003/109/CE), il Governo
intende rispondere alle pressioni esercitate dalla Commissione europea.
Quest’ultima, sollecitata anche da un esposto presentato dall’ASGI il 6 aprile
2011, evidentemente aveva sollevato perplessità
rispetto all’esclusione dal beneficio sociale di categorie di cittadini
stranieri evidentemente protetti dal principio di parità di trattamento
e di non discriminazione; innanzitutto i cittadini di altri Paesi
membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera
circolazione e i loro familiari, ma anche i cittadini di Paesi terzi
che hanno conseguito in Italia il permesso di soggiorno per lungo
soggiornanti e che pertanto debbono godere della parità di trattamento
in materia di assistenza sociale prevista dall’art. 11 c. 1 punto d)
della direttiva n. 109/2003 e i rifugiati politici e i titolari della
protezione sussidiaria, che pure godono della parità di trattamento in
materia di prestazioni di assistenza sociale ai sensi della normativa
europea (art. 28 direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in
Italia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251).
A tale riguardo, l’ASGI esprime
perplessità sulle possibilità che l’azione del governo e del
parlamento italiano possa effettivamente superare i rilievi mossi
in sede europea relativamente ai possibili profili di violazione del
diritto dell’Unione europea. Questo innanzitutto per il solo fatto che
la nuova ‘carta acquisti’ non sostituisce quella precedente, ma -almeno
per il 2012- si affianca -in via sperimentale nei soli comuni con più
di 250 mila abitanti- a quella già in vigore che continua dunque a
trovare applicazione sull’intero territorio nazionale rimanendo
inalterati i requisiti discriminatori di accesso fondati sulla
cittadinanza italiana e dunque contrari al diritto dell’Unione europea
e ai principi costituzionali di uguaglianza.
In secondo luogo, anche la nuova
versione della ‘carta acquisti’ continua ad escludere dalla sua
fruizione i rifugiati politici e i titolari della protezione
sussidiaria, in aperta violazione del principio di parità di
trattamento sopra richiamato e che costituisce un obbligo scaturente da
una norma di diritto comunitario di diretta ed immediata applicazione
nell’ordinamento italiano, comportante dunque la disapplicazione di
qualsiasi norma interna ad essa confliggente (Corte Cost., sent.
11.07.1989, n. 389). A tale riguardo, si segnala che un ricorso/azione
antidiscriminazione inoltrato da una rifugiata politica camerunese e
dall’ASGI avverso il diniego all’erogazione del beneficio sociale della
carta acquisti si è concluso il 26 gennaio scorso con una decisione del
giudice del lavoro del Tribunale di Trieste che ha dichiarato cessata
la materia del contendere dopo che Ministero delle Finanze, INPS e
Regione FVG avevano provveduto ad accreditare le somme richieste dalla
rifugiata politica in relazione alla figlia minore di anni 3
(Tribunale di Trieste, ord. 26.01.2012).
A cura del servizio di supporto
giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.
Progetto ASGI con il sostegno finanziario della fondazione italiana a
finalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
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