L’esclusione dei cittadini di altri Stati membri UE dalla ‘carta acquisti’ contraria al diritto europeo
L’esclusione dei cittadini di altri Stati membri UE dalla ‘carta acquisti’ contraria al diritto europeo
Ministero dell’Economia, INPS e Regione FVG devono rispettare il principio di parità di trattamento tra i cittadini UE
Tribunale Trieste, sez. lavoro, ordinanza 19.9.2012
Con ordinanza dd. 19 settembre 2012, il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto il ricorso antidiscriminazione promosso da una cittadina rumena e dell’ASGI avverso il diniego all’accesso al beneficio sociale denominato ‘carta acquisti’.
L'art. 81 c. 29 e seguenti del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha previsto un beneficio sociale denominato "carta acquisti", volto al sostegno del reddito delle persone in condizioni di disagio economico ultrasessantacinquenni  ovvero genitori, affidatari o aventi in tutela  minori di anni 3. La Carta Acquisti è una carta di pagamento elettronico che consente al titolare  di compiere presso negozi o esercizi commerciali convenzionati determinate spese, fino ad un determinato tetto mensile,  addebitandole  direttamente allo Stato. La normativa citata ha previsto il beneficio solo a favore dei cittadini italiani.
L’art. 7 del decreto ministeriale 16.09.2008, attuativo della normativa,  quantifica l’ammontare del beneficio concesso nella misura di 480 euro annuali, vale a dire 40 euro al mese, da accreditarsi a scadenza bimestrale.
Con D.M. dell’Economia e delle Finanze 27.02.2009 (“Integrazione e modificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Carta acquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioni regionali e locali possono integrare il Fondo di cui all’art. 81 c. 29 del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 113”, pubblicato in G.U. n. 56 dd. 9 marzo 2009), è stata prevista la possibilità per le Regioni e Province autonome, nonché per gli enti locali, di integrare il Fondo a sostegno della “carta acquisti”, “vincolando l’utilizzo dei propri contributi a specifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenza territoriale”.
Con L.R.n. 17 dd. 30.12.2008 (“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria 2009-), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha deciso di avvalersi della possibilità offerta dalla normativa nazionale di concorrere al beneficio sociale denominato “carta acquisti”, integrando quanto accreditato dallo Stato con un importo di euro 40 mensili dall’ottobre 2008 al 31.08.2009, poi elevato a 100 euro mensili a far data dall’1.09.2009. (Art. 11 comma 1 L.R. FVG n. 12/2009 che ha integrato l’art. 10 comma 78 della L.R. FVG 17/2008).
Il giudice del lavoro di Trieste ha accolto le doglianze presentate dall’ASGI e dalla ricorrente, una cittadina di nazionalità rumena, regolarmente residente a Trieste in quanto moglie di un connazionale lavoratore  subordinato in Italia, la quale si era visto sospendere  dall’INPS l’accreditamento sulla carta di pagamento elettronica inizialmente rilasciatale dalle Poste Italiane della somma prevista dal beneficio, con la motivazione del mancato possesso della cittadinanza italiana dei figli per i quali la carta era stata richiesta.
Il giudice del lavoro di Trieste ha rilevato che la clausola di cittadinanza italiana contenuta nelle  normative nazionali e regionali in materia di ‘carta acquisti’ si pongono in contrasto con le norme fondamentali dell’Unione europea relative alla cittadinanza europea e al principio di parità di trattamento e di non discriminazione  tra cittadini di Stati membri UE (art. 18  TUE, art. 20 TFUE, artt. 21 e 34 Carta europea dei diritti fondamentali). Ugualmente, il giudice di Trieste rileva che il principio di parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadini di altri Stati membri UE  in materia di prestazioni e benefici di assistenza sociale è sancito anche dal Regolamento UE n. 492/11 (già Regolamento comunitario n. 1612/68), nonché dal  Regolamento UE n. 883/2004 con riguardo alle prestazioni sociali di natura familiare ovvero destinate a compensare i carichi familiari. Sulla base del diritto dell’Unione europea, una deroga al principio di parità di trattamento, quale diritto fondamentale dei cittadini UE,  può essere giustificata solo da ragioni di ordine, sicurezza o sanità pubblica e non certamente da mere ragioni di politica finanziaria e di contenimento della spesa pubblica.
Rilevando il contrasto della normativa interna rispetto ai principi e alle disposizioni del diritto dell’Unione europea, il giudice del lavoro di Trieste ha provveduto a disapplicare la prima, senza necessità di adire la Corte Costituzionale. Di conseguenza, il giudice del lavoro di Trieste ha ordinato a Ministero dell’Economia, INPS e Regione FVG di riattivare a favore della cittadina rumena ricorrente la carta di pagamento elettronica e di riaccreditare le somme previste dalla legge a favore dei suoi figli minori fino al compimento del terzo anno di vita dei medesimi. In merito agli interessi collettivi di cui l’ASGI è stata portatrice nel ricorso, il giudice di Trieste ha ordinato a Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro, INPS e Regione FVG di adottare misure di applicazione della disciplina della carta acquisti che non creino ulteriori situazioni di disparità di trattamento a danno dei cittadini comunitari, legalmente soggiornanti in Italia e che si trovino nelle condizioni di bisogno economico previste dalla normativa. Alla luce dell’ordine del giudice, l’ASGI richiede alle istituzioni competenti di integrare le informazioni a disposizione nei siti web istituzionali, chiarendo che anche i cittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione insediandosi in Italia, possono avere accesso al beneficio, dando opportune e conseguenti istruzioni alle sedi periferiche di INPS e Poste Italiane.
 
La ‘nuova social card’ introdotta dal decreto ‘Semplifica Italia’.
Si ricorda che il decreto “Semplifica Italia” ha previsto l’introduzione della sperimentazione di una nuova social card, destinata alle famiglie in disagio economico (art. 60 D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 :”Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, pubblicato sulla G.U.  Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012 e convertito nella Legge 4 aprile 2012, n 35). Affiancherà la ‘vecchia’ carta acquisti del 2008 (Social card ordinaria, già prevista dal decreto “Tremonti”  a favore dei soli cittadini italiani (art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 poi convertito dalla legge n. 133/2008 ) che, nel frattempo, continuerà a essere distribuita: 40 euro al mese per circa un milione e 300mila cittadini italiani. La gestione della nuova social card sarà affidata ai Comuni con più di 250 mila abitanti, avrà durata di un anno e potrà contare su risorse per 50 milioni di Euro, prese dal fondo generale della Social card ordinaria.
Rispetto alla Social card del 2008, tre novità sono previste:
Saranno i Comuni con più di 250 mila abitanti a fare da intermediari nella distribuzione della carta acquisti. Sono quindi coinvolte le 12 città italiane di maggiori dimensioni: Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Gli enti del terzo settore saranno coinvolti nella gestione di progetti mirati all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale, sviluppati in collaborazione con le amministrazioni locali. Nelle intenzioni del Governo, il coinvolgimento dei Comuni punta a vincolare il rilascio della card a un progetto personalizzato per i beneficiari., volto al superamento delle condizioni di disagio e quindi evitare un approccio meramente “assistenziale”.
L’importo accreditato sulla singola carta non sarà uguale per tutti i beneficiari, come per la vecchia carta acquisti. Sarà invece differenziato in funzione del nucleo familiare e del costo della vita nei Comuni coinvolti.
La nuova social card sperimentale, non ancora operativa,  andrà a beneficio anche dei cittadini comunitari  e dei cittadini extracomunitari titolari di un “permesso CE per soggiornanti di lungo periodo” (la cosiddetta “carta di soggiorno”).
Estendendo la nuova ‘social card’ anche ai cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea e ai cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti (art. 9 d.lgs. n. 286/98, facente riferimento al recepimento della direttiva europea n. 2003/109/CE),  il Governo intende rispondere alle pressioni esercitate dalla Commissione europea. Quest’ultima, sollecitata anche da un esposto presentato dall’ASGI il 6 aprile 2011,  evidentemente aveva sollevato perplessità rispetto all’esclusione dal beneficio sociale di categorie di cittadini stranieri evidentemente protetti dal principio di parità di trattamento e di non discriminazione; innanzitutto i cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione e i loro familiari, ma anche i cittadini di Paesi terzi che hanno conseguito in Italia il permesso di soggiorno per lungo soggiornanti e che pertanto debbono godere della parità di trattamento in materia di assistenza sociale prevista dall’art. 11 c. 1 punto d) della direttiva n. 109/2003 e i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, che pure godono della parità di trattamento in materia di prestazioni di assistenza sociale ai sensi della normativa europea (art. 28 direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata in Italia con  il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251).
A tale riguardo, l’ASGI esprime perplessità sulle possibilità che l’azione del governo e del parlamento  italiano possa effettivamente superare i rilievi mossi in sede europea relativamente ai possibili profili di violazione del diritto dell’Unione europea. Questo innanzitutto per il solo fatto che la nuova ‘carta acquisti’ non sostituisce quella precedente, ma -almeno per il 2012- si affianca -in via sperimentale nei soli comuni con più di 250 mila abitanti- a quella già in vigore che continua dunque a trovare applicazione sull’intero territorio nazionale rimanendo inalterati i requisiti discriminatori di accesso fondati sulla cittadinanza italiana e dunque contrari al diritto dell’Unione europea e ai principi costituzionali di uguaglianza.
In secondo luogo, anche la nuova versione della ‘carta acquisti’ continua ad escludere dalla sua fruizione i rifugiati politici e i titolari della protezione sussidiaria, in aperta violazione del principio di parità di trattamento sopra richiamato e che costituisce un obbligo scaturente da una norma di diritto comunitario di diretta ed immediata applicazione nell’ordinamento italiano, comportante dunque la disapplicazione di qualsiasi norma interna ad essa confliggente (Corte Cost., sent. 11.07.1989, n. 389). A tale riguardo, si segnala che un ricorso/azione antidiscriminazione inoltrato da una rifugiata politica camerunese e dall’ASGI avverso il diniego all’erogazione del beneficio sociale della carta acquisti si è concluso il 26 gennaio scorso con una decisione del giudice del lavoro del Tribunale di Trieste che ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo che Ministero delle Finanze, INPS e Regione FVG avevano provveduto ad accreditare le somme richieste dalla rifugiata politica  in relazione alla figlia minore di anni 3 (Tribunale di Trieste, ord. 26.01.2012).
A cura del servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose. Progetto ASGI con il sostegno finanziario della fondazione italiana a finalità umanitarie Charlemagne ONLUS. 
Calendario
<< < aprile 2024 > >>
dom lun mar mer gio ven sab
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
Promozione Culturale
Ultime Notizie
Eventi futuri
Agenda anno in corso
Storico Eventi
Convegni
Premio Honor et Dignitas
 
I nostri percorsi
Riflessioni di Don Pierluigi Di Piazza
Immigrazione
Pace
Presentazione libri
Rete di diritti di cittadinanza
Video
 
Associazione - Centro di Accoglienza "E. Balducci" ODV ETS
Piazza della Chiesa, 1 - 33050 Zugliano (Udine)
email: segreteria@centrobalducci.org