Autorizzazione
alla permanenza dei genitori stranieri in Italia
Corte di Cassazione, I sezione civile, sentenza del 21 giugno 2013, n.
15676
La Corte di Cassazione ha ribadito il precedente principio, affermato
con la sentenza n. 21799 del 2010, vale a dire che la temporanea
autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore,
prevista dall'art. 31 del d.lgs. n. 286 del 1998 in presenza di gravi
motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede
necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze
contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute,
potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed
obiettivamente grave che, in considerazione dell'età o delle condizioni
di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva
o deriverà al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo
definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto, sempre che si
tratti di situazioni che si concretino in eventi traumatici che
trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello
di un familiare.
3.2. - Nella specie è completamente mancata una indagine volta
all'apprezzamento di un siffatto danno, anche sotto il profilo della
potenzialità della verificazione dello stesso: il decreto impugnato è
pervenuto alla conferma del provvedimento del Tribunale principalmente
invocando il principio restrittivo per cui l'autorizzazione
all'ingresso o alla permanenza in Italia del familiare del minore
straniero (situazioni che invece andavano differenziate) può essere
rilasciata solo in condizioni di emergenza ovvero in circostanze
contingenti ed eccezionali per quest'ultimo.
LA
SENTENZA