“Kyenge
torni nella giungla”.
La sentenza depositata il 14 luglio
2014 di condanna del consigliere circoscrizionale trentino per
diffamazione aggravata dall’odio razziale
Dal sito dell'ASGI
Sono state rese note nei giorni scorsi le motivazioni con le quali il
Tribunale penale di Trento, con sentenza pronunciata il 15 maggio
scorso, ha condannato il consigliere circoscrizionale di Trento, Paolo
Serafini, per il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.
aggravato dalle finalità di odio razziale di cui all’art. 3 della legge
n. 205 /2003, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook un
commento gravemente lesivo della reputazione dell’allora ministra
dell’Integrazione Cecile Kyenge, invitandola a tornare “nella giungla
dalla quale è uscita”.
Il collegio penale di Trento ha respinto le argomentazioni difensive,
secondo cui le frasi pubblicate rientrerebbero nell’esercizio del
diritto costituzionale tutelato di libera manifestazione del pensiero.
Il collegio giudicante di Trento ricorda infatti la granitica
giurisprudenza di Cassazione secondo cui in tema di diffamazione, “il
limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza
di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente
umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto
criticato” (sentenza n. 15060/2011), ovvero “in un attacco personale
lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario” (sentenza
n. 8824/2010 e sentenza n. 4938/2010).
Riguardo alla sussistenza dell’aggravante del reato commesso con
finalità di odio razziale, il collegio penale di Trento rileva che la
frase pubblicata sul suo profilo dal Serafini costituisce “una
consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto
in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un
sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza,
l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente
percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità”.
Anche alla luce del consolidato orientamento della Cassazione, maturato
con le sentenze n. 9381/2006, 38591/2008, 25870/2013, 11590/2010), il
collegio giudicante di Trento pertanto ritiene sussistente l’aggravante
del reato commesso con finalità di odio e discriminazione razziale.
Alla luce di quanto il Tribunale penale di Trento ha condannato
l’imputato Serafini alla multa di 2,500 euro e al risarcimento del
danno alle associazioni costituitesi parti civili, tra cui l’ASGI,
oltre al pagamento delle spese processuali.
La sentenza in
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