Kyenge torni nella giungla
Kyenge torni nella giungla
Condannato il consigliere trentino
La sentenza depositata il 14 luglio
“Kyenge torni nella giungla”.
La sentenza depositata il 14 luglio 2014 di condanna del consigliere circoscrizionale trentino per diffamazione aggravata dall’odio razziale
Dal sito dell'ASGI

Sono state rese note nei giorni scorsi le motivazioni con le quali il Tribunale penale di Trento, con sentenza pronunciata il 15 maggio scorso, ha condannato il consigliere circoscrizionale di Trento, Paolo Serafini, per il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p. aggravato dalle finalità di odio razziale di cui all’art. 3 della legge n. 205 /2003, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook un commento gravemente lesivo della reputazione dell’allora ministra dell’Integrazione Cecile Kyenge, invitandola a tornare “nella giungla dalla quale è uscita”.
Il collegio penale di Trento ha respinto le argomentazioni difensive, secondo cui le frasi pubblicate rientrerebbero nell’esercizio del diritto costituzionale tutelato di libera manifestazione del pensiero. Il collegio giudicante di Trento ricorda infatti la granitica giurisprudenza di Cassazione secondo cui in tema di diffamazione, “il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato” (sentenza n. 15060/2011), ovvero “in un attacco personale lesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario” (sentenza n. 8824/2010 e sentenza n. 4938/2010).
Riguardo alla sussistenza dell’aggravante del reato commesso con finalità di odio razziale, il collegio penale di Trento rileva che la frase pubblicata sul suo profilo dal Serafini costituisce “una consapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contesto in cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di un sentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza, l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamente percepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità”. Anche alla luce del consolidato orientamento della Cassazione, maturato con le sentenze n. 9381/2006, 38591/2008, 25870/2013, 11590/2010), il collegio giudicante di Trento pertanto ritiene sussistente l’aggravante del reato commesso con finalità di odio e discriminazione razziale.
Alla luce di quanto il Tribunale penale di Trento ha condannato l’imputato Serafini alla multa di 2,500 euro e al risarcimento del danno alle associazioni costituitesi parti civili, tra cui l’ASGI, oltre al pagamento delle spese processuali.

La sentenza  in pdf


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