Solidarietà alimentare diritto fondamentale
Solidarietà alimentare diritto fondamentale
La sentenza del Tribunale di Roma
Roma, 21 aprile 2020
Solidarietà alimentare diritto fondamentale
La sentenza del Tribunale di Roma
21 aprile 2020

Importante decisione assunta dal Tribunale di Roma, che con decreto inaudita altera parte, accoglie la domanda cautelare presentata con ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di un nucleo familiare filippino costituito da tre minori, sprovvisto di permesso di soggiorno e di residenza, ad essere ammesso al beneficio del buono spesa per le famiglie in difficoltà introdotto dal Comune di Roma nell'ambito di quanto previsto nell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658 del 29 marzo 2020.

Il Giudice nel ricostruire la disciplina dei diritti fondamentali degli stranieri, tiene conto dell'importante evoluzione giurisprudenziale intervenuta soprattutto in materia di diritti sociali degli stranieri, ribadendo il principio affermato da tempo dalla Corte Costituzionale inerente il carattere universalistico dei diritti umani fondamentali per cui "esiste un nucleo “minimo” di questi diritti che non può essere violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla regolarità del soggiorno sul territorio italiano". Si legge infatti nel provvedimento che "anche nella disciplina dei diritti sociali, nella quale pure la discrezionalità del legislatore è molto più ampia che nella disciplina dei diritti di libertà – perché sono richiesti l’uso e la allocazione di risorse scarse - il diverso trattamento deve essere giustificato da ragioni serie e non deve, comunque, violare quel nucleo di diritti fondamentali che, appunto, vengono definiti “inviolabili”".
Pertanto, il Giudice, ammette al beneficio del buono spesa il nucleo familiare irregolarmente soggiornante sul territorio italiano e qui radicatosi in base al solo domicilio, in quanto trattasi di misura emergenziale introdotta a tutela di un diritto fondamentale, tra cui quello all'alimentazione e alla vita stessa, che non ammette discriminazioni e che pertanto bisogna riconoscere e garantire a tutte le persone, a prescindere dalla loro presenza regolare sul territorio o da specifici requisiti quale quello della residenza, e a maggior ragione nel caso di specie in cui sono tra l'altro coinvolti tre minori, soggetti particolarmente vulnerabili e meritevoli di tutela.

La sentenza N. R.G. 18957/2020 in allegato in pdf

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