Solidarietà
alimentare diritto fondamentale
La sentenza del Tribunale di Roma
21 aprile 2020
Importante decisione assunta dal Tribunale di Roma, che con decreto
inaudita altera parte, accoglie la domanda cautelare presentata con
ricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di un nucleo familiare filippino
costituito da tre minori, sprovvisto di permesso di soggiorno e di
residenza, ad essere ammesso al beneficio del buono spesa per le
famiglie in difficoltà introdotto dal Comune di Roma nell'ambito di
quanto previsto nell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658
del 29 marzo 2020.
Il Giudice nel ricostruire la disciplina dei diritti fondamentali degli
stranieri, tiene conto dell'importante evoluzione giurisprudenziale
intervenuta soprattutto in materia di diritti sociali degli stranieri,
ribadendo il principio affermato da tempo dalla Corte Costituzionale
inerente il carattere universalistico dei diritti umani fondamentali
per cui "esiste un nucleo “minimo” di questi diritti che non può essere
violato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dalla
regolarità del soggiorno sul territorio italiano". Si legge infatti nel
provvedimento che "anche nella disciplina dei diritti sociali, nella
quale pure la discrezionalità del legislatore è molto più ampia che
nella disciplina dei diritti di libertà – perché sono richiesti l’uso e
la allocazione di risorse scarse - il diverso trattamento deve essere
giustificato da ragioni serie e non deve, comunque, violare quel nucleo
di diritti fondamentali che, appunto, vengono definiti “inviolabili”".
Pertanto, il Giudice, ammette al beneficio del buono spesa il nucleo
familiare irregolarmente soggiornante sul territorio italiano e qui
radicatosi in base al solo domicilio, in quanto trattasi di misura
emergenziale introdotta a tutela di un diritto fondamentale, tra cui
quello all'alimentazione e alla vita stessa, che non ammette
discriminazioni e che pertanto bisogna riconoscere e garantire a tutte
le persone, a prescindere dalla loro presenza regolare sul territorio o
da specifici requisiti quale quello della residenza, e a maggior
ragione nel caso di specie in cui sono tra l'altro coinvolti tre
minori, soggetti particolarmente vulnerabili e meritevoli di tutela.
La sentenza N. R.G. 18957/2020 in allegato in pdf