Illegittimo il divieto di accesso dei giornalisti ai CIE

La sentenza del TAR Lazio

Roma, Sentenza n. 4518 del 18 maggio 2012
Dopo la condanna da parte della Cortedi Giustizia dell’Unione Europea, anche il Tar Lazio riapre una dellepagine nere del nostro paese in materia di immigrazione.

Nella recente sentenza  4518/2012 viene confermata l’illegittimitàdella circolare n. 1305 del1 aprile 2011 emanata dall’ex ministro dell’interno, RobertoMaroni.

Con tale circolare il Ministero dell’Interno limitava solo ad alcuneONG l’ingresso nei centri per immigrati così motivando “in considerazione del massiccio afflussodi immigrati provenienti dal Nord Africa e al fine di non intralciarele attività loro rivolte, l’accesso alle strutture presenti su tutto ilterritorio nazionale, di cui alla circolare n. 1305 del 24 aprile 2007,è consentito, fino a nuova disposizione, esclusivamente alle seguentiorganizzazioni: Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati(UNHCR), Organizzazione Internazionale delle Migrazioni (OIM), CroceRossa Italiana (CRI), Amnesty International, Medici Senza Frontiere,Save The Children, Caritas, nonché a tutte le Associazioni che hanno incorso con il Ministero dell’Interno progetti in fase di realizzazionenelle strutture di accoglienza, finanziati con i Fondi nazionali edeuropei”.

A partire dai primi giorni di aprile, quindi, le prefetture hannonegato l’accesso a tutti gli altri soggetti non espressamentemenzionati nella circolare e tale divieto è stato esteso non solo aiC.I.E. (Centri di Identificazione ed Espulsione) come quello di RomaPonte Galeria, ma anche ad alcuni C.A.R.A. (Centri di Accoglienza perRichiedenti Asilo) come il centro Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto aCrotone, il centro di Salina Grande di Trapani e il centro di Brindisi.

Anche deputati e senatori sono stati tenuti fuori dai centri, almeno inun primo momento: solo dopo diversi interventi in Parlamento è stataripristinata la possibilità nei confronti di individui singoli di avereaccesso sia ai Centri di identificazione ed espulsione sia ai Centri diAssistenza per i Rifugiati. Tuttavia, tale possibilità veniva concessasolamente a coloro che ricoprivano la carica di parlamentari europei,deputati e senatori della Repubblica e consiglieri regionali, conincomprensibile ed illegittima esclusione del mondo della stampa.

Il ritorno alla “normalità”, nella pendenza del giudizio promossodinanzi al Tar Lazio, è stato di fatto reso possibile in virtù dellenuove disposizioni impartite dalla Ministra Cancellieri.

Infatti, a seguito dell’interrogazione parlamentare presentata daglion. Turco e Bressa il 13 dicembre 2011 e la risposta delSottosegretario di Stato, Saverio Ruperto, il neo ministrodell’Interno, Annamaria Cancellieri, con una direttiva indirizzata atutti i prefetti ha permesso ai rappresentanti degli organi diinformazione di accedere ai Cie e ai Cara.

Tre, fondamentalmente, sono motivi sui quali i ricorrenti hanno fondatoil ricorso promosso contro il Ministero dell’Interno deducendol’illegittimità della circolare impugnata:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE – ART. 21 COST. – ART. 10 DELLA CONVENZIONEEUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI UMANI E DELLE LIBERTA’FONDAMENTALI – ART. 11 DELLA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL’UNIONEEUROPEA – MANCATA APPLICAZIONE

La circolare impugnata preclude in modo assoluto e indiscriminatol’accesso ai centri immigrati da parte dei giornalisti, ai quali vienecosì impedito l’esercizio della propria professione. Il divieto di cuitrattasi si traduce, dunque, in una grave forma di ingerenzanell’esercizio del diritto di cronaca e di informazione del pubblico suquestione di carattere generale, che impedisce ai giornalisti diassolvere alla loro fondamentale funzione di controllo sull’operato deipubblici poteri. Tale ingerenza è priva di base legale sia dal punto divista dello scopo legittimo sia dal punto di vista dellaproporzionalità. Il generico riferimento ad una presunta situazione diemergenza non è certamente sufficiente a giustificare un divietoassoluto di ingresso ai giornalisti, non sottoposto a limitazionitemporali, specialmente considerando che l’accesso viene consentitosenza limitazioni ad altri soggetti pubblici e privati.

2) ECCESSO DI POTERE (ART. 21 OCTIES LEGGE 241/1990) – CARENZA ASSOLUTADI MOTIVAZIONE – DIFETTO DI ISTRUTTORIA

Viene addotta un’emergenza presunta in modo assoluto, destinata avalere, quale causa ostativa all’ingresso, “nei confronti di soggettispecificamente menzionati nella circolare a prescindere dallecircostanze in cui l’accesso è richiesto”, e l’accesso è vietato inmodo indiscriminato ad alcuni soggetti, prescindendo da qualsiasivalutazione in merito alla situazione concretamente esistenteall’interno del centro. “Se la motivazione del diniego di accesso fosserealmente da ricollegarsi alla … finalità di non arrecare intralcioalle attività prestate a favore degli immigrati nei centri, aigiornalisti dovrebbe essere consentito di accedere in condizioni ditempo o con modalità tali da impedire qualsiasi ostacolo all’autoritàpresenti all’interno dei centri”. Non sono state comunque avviateindagini “al fine di valutare la sussistenza di una reale ed imperativaesigenza di escludere categoricamente l’accesso ai centri immigrati daparte dei giornalisti, né tantomeno sono state prese in considerazionepossibili soluzioni alternative”. “A ciò si aggiunga che la circolarenon si preoccupa neppure di circoscrivere la durata temporale deldivieto”.

3) ECCESSO DI POTERE SOTTO ALTRI PROFILI: IN PARTICOLARE RELATIVAMENTEAL CARATTERE DISCRIMINATORIO DEL DIVIETO DI ACCESSO; CONTRADDITTORIATA’– ILLOGICITA’ MANIFESTA

Il disposto della circolare determina una disparità di trattamentopriva di qualsiasi giustificazione. I criteri impiegati perl’individuazione dei soggetti cui l’accesso è consentito in viaesclusiva sono assolutamente arbitrari e, comunque, il consensoall’accesso “a tutte le associazioni che hanno in corso con ilMinistero dell’Interno progetti in fase di realizzazione nellestrutture di accoglienza … tradisce in modo evidente l’inesistenza disituazione di emergenza tale da comportare la sospensione generalizzatadegli accessi ai centri”.

Nel caso di specie, sono emerse numerose e gravi criticità non solo inrelazione al rispetto dei diritti di informazione (espressamentetutelati dall‘art. 21 della Costituzione), sui quali sono statichiamati a pronunciarsi i giudici del Tar Lazio, ma anche conriferimento alle difficoltà frapposte agli avvocati per un tempestivoaccesso nei centri di detenzione amministrativa che hanno di fattovanificato l’esercizio dei diritti di difesa (sanciti dagli artt. 24 e113 Costituzione) degli immigrati irregolari, sottoposti alle proceduredi allontanamento forzato, e dei richiedenti asilo. Infatti, lablindatura forzata dei centri ha reso più difficile, e ai limitidell’impossibile, la nomina di un avvocato di fiducia.

Sul punto, il commento del Prof. Fulvio Vassallo Paleologodell’Associazione studi giuridici sull’immigrazione, docente di Dirittodi asilo all’Università di Palermo, offre lo spunto per riflettere suulteriori aspetti, direttamente connessi alla circolare in questione, esui quali i giudici del Tar non si sono pronunciati: “Per quanto riguarda i Cara, è illegittimovietare l’accesso ai giornalisti. I centri di accoglienza non sonochiusi, i richiedenti asilo possono uscire e allora non si capisceperchè non possono entrare i giornalisti. Il fatto che la circolarerichiami congiuntamente i centri di accoglienza e quelli diidentificazione e di espulsione, conferma la trasformazione in attodelle strutture di accoglienza in centri di detenzione. L’aspetto piùgrave svelato dal divieto d’accesso per la stampa è proprio questaassimilazione tra Cara e Cie, che al contrario sono strutturegiuridicamente diverse. Nei Cara infatti sono ospitati i richiedentiasilo in attesa che la commissione territoriale competente esamini laloro domanda di protezione internazionale”.

Se da una parte era, dunque, evidente l’ostacolo all’esercizio dellaprofessione giornalistica rappresentato dalla circolare ministeriale“tanto più ove si tenga conto che ogni soggetto abilitato alla stessadeve essere ritenuto libero di determinarsi come meglio crede nellascelta delle materie di cui interessarsi, delle modalità diacquisizione delle informazioni e degli articoli da predisporre epubblicare, pur sempre nel rispetto delle libertà altrui”, dall’altra,nulla è, invece, emerso in relazione al diritto di difesa degliimmigrati che è stato notevolmente compromesso, se non addiritturacancellato.

Per il Tar Lazio, “la stampa – laquale ricomprende anche il “diritto di cronaca” – costituisce, dunque,espressione di una libertà costituzionalmente garantita e riconosciutaanche a livello internazionale, ossia della libertà di manifestazionedel pensiero, la cui funzione sociale viene costantemente affermata,ravvisandola nel potere-dovere del giornalista di portare a conoscenzadell’opinione pubblica fatti, notizie e vicende interessanti la vitaassociata, in modo che il pubblico, esattamente informato, abbia lapossibilità di orientarsi e di formarsi una propria opinione sugliavvenimenti e sulle persone”.

La libertà di stampa –osservano ancora i giudici – svolgeun ruolo fondamentale nel dibattito democratico, tale da non sopportarel’introduzione di limiti atti a restringerla, dovendo convenirsi con lagiurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo allorchèquesta ha affermato che i giornali sono i così detti “cani da guardia”(watch dog) della democrazia e delle istituzioni, anche giudiziarie,risultando pacifico l’enorme interesse della comunità nazionale per lacorretta e puntuale esplicazione di ogni attività pubblica, ondecritica e cronaca giornalistica volte a tenere o a ricondurre lepubbliche istituzioni nell’alveo loro proprio vanno non sologiustificate, ma anche propiziate”.

In particolare, nel caso in esame, la circolare impugnata è risultata “idonea ad interferire negativamente sulpieno esercizio della libertà di stampa”, anche se lelimitazioni dalla stessa illegittimamente imposte abbiano inciso intermini diretti non tanto sulla libertà di esternazione delle notiziequanto piuttosto sulla corretta acquisizione di queste ultime, ascapito del risultato finale e della corretta e piena informazione delpubblico.

Qui il testointegrale della sentenza del Tar Lazio n. 4518 del 18/05/2012

Vedi anche

Contatti

  • Piazza della Chiesa, 1 - 33050 Zugliano (Udine)
  • segreteria@centrobalducci.org
  • 0432 560699

© Associazione - Centro di Accoglienza "E. Balducci" ODV ETS Privacy policy Cookie policy Powered by Easynet CMS