Impugnata la Legge Regionale sul welfare

Esulta la Rete Diritti di Cittadinanza FVG

Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 2012
Avevamo appena annunciato che aseguito della lettera partita dal Centro Balducci a nome della ReteDiritti di Cittadinanza FVG, l'UNAR aveva annunciato il suo impegno aseguire la segnalazione di profili di illegittimità costituzionaledella legge regionale sul welfare, che è arrivata la notizia che ilGoverno Monti  ha ritenuto d’impugnare la legge regionale delFriuli Venezia Giulia.
Non erano bastate tutte le denunce della Rete Diritti di Cittadinanza FVG, dell’ASGI e di diverse associazionied enti locali, né le diverse sentenze divari giudici, né la Sentenza della Cortecostituzionale 26-28 maggio 2010, n. 187, e neppure la procedura diinfrazione del diritto UE e  la precedente impugnativada parte del Governo Berlusconi.
La notizia è stata commentata anche dal Messaggero Veneto. Nell’articolo del 29gennaio, è riportata la posizione scomposta del capogruppodella Lega, che invece di prendere atto, ha riferito che “l’impugnativaè una vergogna”.

I motivi dell'impugnativa
 La legge regionale in esame, recante "Disposizioni di modificadella normativa regionale in materia di accesso alle prestazionisociali e personali", presentaprofili d'illegittimità costituzionale con riferimento all'art.2, all'art. 3, all'art. 5, all'art. 6, comma 1, all'art. 7, all'art. 8,comma 2, e all'art. 9.
Più in particolare: 1) l'art. 2, che sostituisce il comma 6 dell'art. 9della legge regionale n. 9 del 2008 (assestamento di bilancio 2008),riconosce contributi economici straordinari in relazione a temporaneesituazioni di emergenza individuali o familiari a favore dei soggettidi seguito indicati, a condizione che risiedano in territorio regionaleda almeno ventiquattro mesi: a) cittadini italiani, b) cittadini diStati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti inItalia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio2007, n. 30, c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornantidi lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 3,d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezionesussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;2) l'art. 3, che sostituisce l'art. 8-bis della l. r. n. 11 del 2006,prevede l'attribuzione di assegni una tantum, a sostegno della natalitàe delle adozioni di minori, a favore dei nuclei familiari in cui almenouno dei genitori risieda nel territorio regionale da ventiquattro mesie che appartenga ad una delle categorie di soggetti indicati sub 1); 3)l'art. 5, che sostituisce l'art. 12-bis della legge regionale n. 11 del2006, prevede che gli interventi finanziari a favore delle famiglie edella genitorialità di cui agli art. 8-bis, 8-ter, 9, 10 e 11 dellamedesima l. r. n. 11 del 2006 - recanti rispettivamente interventi asostegno delle nascite, soluzioni abitative per nuove famiglie,sostegno alla funzione educativa, istituzione della Carta Famiglia -sono attuati a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno deigenitori risieda nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi eche appartenga ad una delle categorie di soggetti indicati sub 1); 3)l'art. 6, comma 1, che sostituisce il comma 1.1. dell'art. 12 dellalegge regionale n. 6 del 7 marzo 2003 (recante il riordino degliinterventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica),stabilisce che possono essere destinatari degli interventi di ediliziaconvenzionata, agevolata e di sostegno alle locazioni, purché residentida almeno ventiquattro mesi in territorio regionale, i seguentisoggetti: a) cittadini italiani, b) cittadini di Stati appartenentiall'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e lorofamiliari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007, c) titolari dipermesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi deldecreto legislativo n. 3/2007; 4) l'art. 7, che sostituisce l'art. 18ante della legge regionale n. 6 del 2003 (recante disposizioni perl'edilizia sovvenzionata), prevede che possano essere destinatari diassegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata, a condizione diessere residenti da almeno ventiquattro mesi in territorio regionale, iseguenti soggetti: a) cittadini italiani, b) cittadini di Statiappartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia , eloro familiari, ai sensi del decreto legislativo 30/2007, c) titolaridi permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensidel decreto legislativo n. 3/2007; 5) l'art. 8, comma 2, che aggiungeil comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 14del 2 aprile 1991 (recante norme integrative in materia di diritto allostudio) prevede che possano accedere agli interventi regionali inmateria di diritto allo studio gli alunni nel cui nucleo familiarealmeno uno dei genitori risieda nel territorio regionale da almenoventiquattro mesi e che appartenga ad una delle categorie di soggettiindicati sub 1); 6) l'art. 9 dispone che gli interventi previsti dallenorme regionali che sono state modificate dagli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7e 8 della legge in esame siano attuati anche in favore dei soggetti dicui all'art. 41 del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo Unico delledisposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sullacondizione dello straniero), vale a dire nei confronti degli stranierititolari della carta di soggiorno o di permesso non inferiore ad unanno, nonché dei minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nelloro permesso di soggiorno, a condizione che tali soggetti sianoresidenti da non meno di cinque anni in territorio nazionale e almenoda ventiquattro mesi in territorio regionale. Gli artt. 2, 3, 5, 6,comma 1, 7 e 8, comma 2, che consentono l'accesso alle provvidenzesociali ai soggetti che risiedono nel territorio regionale almeno daventiquattro mesi e l'art. 9 che, con riferimento ai cittadiniextracomunitari, titolari di permesso di soggiorno di durata noninferiore ad un anno, subordina tali provvidenze all'ulteriorerequisito della residenza nel territorio nazionale da cinque anni,introducono inequivocabilmente una preclusione destinata adiscriminare, tra i fruitori delle provvidenze sociali fornite dallaRegione, i cittadini che non abbiano la residenza temporalmenteprotratta richiesta da tali articoli, nonché a discriminare gliextracomunitari di cui all'art. 9 dagli altri beneficiari.
Tali disposizioni eccedono dalla competenza legislativa integrativa inmateria di "assistenza sociale" attribuita alla regione Friuli VeneziaGiulia dall'art. 6, n. 2), dello Statuto speciale della RegioneAutonoma Friuli Venezia Giulia (l. cost. n. 1 del 1963), nonché dallapiù ampia competenza residuale in materia di servizi socialiriconosciuta alle regioni ordinarie dall'art. 117, quarto comma, Cost.,da estendersi al Friuli Venezia Giulia in base alla clausola diequiparazione di cui all'art. 12 della l. cost. n. 3 del 2001. Inoltre,la previsione di cui all'art. 9 non è in linea con l'art. 41 del d.lgs.n. 286 del 1998 e con l'art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), che, ai fini dellafruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, diassistenza sociale, equiparano ai cittadini italiani gli stranierititolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di duratanon inferiore ad un anno. Pertanto le previsioni regionali in esame,che subordinano l'attribuzione delle prestazioni assistenziali dequibus al possesso, da parte di chi risulti soggiornare legalmente nelterritorio dello Stato, anche del particolare e ulteriore requisitodella residenza sul territorio regionale per un periodo minimo di dueanni, e, per gli extracomunitari di cui all'art. 9 di ulteriori cinqueanni sul territorio nazionale, comporta l' esclusione assoluta diintere categorie di persone fondata sulla mancanza di una residenzatemporalmente protratta, nonché su una ulteriore discriminazione tragli stessi extracomunitari.
Tale previsione viola il principio diuguaglianza di cui all'art. 3 Cost., in quanto - analogamenteall'art. 4 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del2006 (come modificato dall'art. 9, commi 51, 52, e 53 della l.r. n. 24del 2009) recentemente giudicato incostituzionale dalla Consulta con lasentenza n. 40 del 2011 - introduce nel tessuto normativo un elementodi distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevolecorrelabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio(quale la residenza protratta negli anni) e gli altri particolarirequisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibilidirettamente alla persona in quanto tale) che costituiscono ilpresupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la suastessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologiedi residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano isoggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che unsiffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superareperseguendo una finalità eminentemente sociale.
Nella citata sentenza n. 40 del 2011 la Corte Costituzionale, infatti,conclude affermando che "tali discriminazioni contrastano con lafunzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono ilcomplesso e articolato sistema di prestazioni individuato dallegislatore regionale nell'esercizio della propria competenza inmateria di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezzaimposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.)".
Con particolare riferimento all'attribuzione delle prestazioniassistenziali alle persone straniere regolarmente soggiornanti sulterritorio nazionale la Corte Costituzionale ha inoltre precisato, conla sentenza n. 61 del 2011, che: «una volta che il diritto asoggiornare alle condizioni predette non sia in discussione, non sipossono discriminare gli stranieri, stabilendo, nei loro confronti,particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali dellapersona, riconosciuti invece ai cittadini» ed ha inoltre aggiunto circal' individuazione delle condizioni per la fruizione delle prestazioniche : "la asserita necessità di uno specifico titolo di soggiorno perfruire dei servizi sociali rappresenta una condizione restrittiva che,in tutta evidenza, si porrebbe (dal punto di vista applicativo) insenso diametralmente opposto a quello indicato da questa Corte, i cuiripetuti interventi (n. d. r. sentenze n. 187 del 2010 e n. 306 del2008) sono venuti ad assumere incidenza generale ed immanente nelsistema di attribuzione delle relative provvidenze". Per tali motivi siritiene che le disposizioni regionali indicate debbano essere impugnatedinanzi alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. 127, Cost.

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