Dona ora!
Chi siamo
Mission
Storia
Organizzazione
Consiglio direttivo
Gruppi di lavoro
Statuto
Bilancio sociale
Trasparenza
Cosa facciamo
Accoglienza
Biblioteca
Cultura
Convegno di Settembre
Altri eventi
Lettera di Natale
Notiziario
Diritti
Campagna regionale "Prima le Persone"
Rete DASI FVG
Giustizia
Carcere
Cooperazione internazionale
Fondatore
Biografia
Galleria
Riflessioni
Pubblicazioni
Agenda eventi
Come aiutarci
Diventa socio
Volontariato
Servizio Civile
Donazioni
Contributi
Cibo e vestiario
5 per mille
Lasciti testamentari
Contatti
Contattaci
Dove siamo
Iscrizione newsletter
Sala Petris
Dati tecnici e regolamento
Prenotazione
Parrocchia
Orari Messe
Eventi parrocchiali
Foglio della domenica
Siti amici
Cerca nel sito…
Contiene
Inizia per
E' uguale a
Visualizza
10 records
25 records
100 records
Tutto
Dona ora!
Evento
Kyenge torni nella giungla
Condannato il consigliere trentino
La sentenza depositata il 14 luglio
GIUSTIZIA
“Kyengetorni nella giungla”.
La sentenza depositata il 14 luglio2014 di condanna del consigliere circoscrizionale trentino perdiffamazione aggravata dall’odio razziale
Dal sito dell'ASGI
Sono state rese note nei giorni scorsi le motivazioni con le quali ilTribunale penale di Trento, con sentenza pronunciata il 15 maggioscorso, ha condannato il consigliere circoscrizionale di Trento, PaoloSerafini, per il reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p.aggravato dalle finalità di odio razziale di cui all’art. 3 della leggen. 205 /2003, per avere pubblicato sul proprio profilo Facebook uncommento gravemente lesivo della reputazione dell’allora ministradell’Integrazione Cecile Kyenge, invitandola a tornare “nella giungladalla quale è uscita”.
Il collegio penale di Trento ha respinto le argomentazioni difensive,secondo cui le frasi pubblicate rientrerebbero nell’esercizio deldiritto costituzionale tutelato di libera manifestazione del pensiero.Il collegio giudicante di Trento ricorda infatti la graniticagiurisprudenza di Cassazione secondo cui in tema di diffamazione, “illimite della continenza nel diritto di critica è superato in presenzadi espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmenteumilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggettocriticato” (sentenza n. 15060/2011), ovvero “in un attacco personalelesivo della dignità morale ed intellettuale dell’avversario” (sentenzan. 8824/2010 e sentenza n. 4938/2010).
Riguardo alla sussistenza dell’aggravante del reato commesso confinalità di odio razziale, il collegio penale di Trento rileva che lafrase pubblicata sul suo profilo dal Serafini costituisce “unaconsapevole esteriorizzazione, immediatamente percepibile, nel contestoin cui è maturata, avuto anche riguardo al comune sentire, di unsentimento di avversione o di discriminazione fondato sulla razza,l’origine etnica o il colore e cioè di un sentimento immediatamentepercepibile come connaturato alla esclusione di condizioni di parità”.Anche alla luce del consolidato orientamento della Cassazione, maturatocon le sentenze n. 9381/2006, 38591/2008, 25870/2013, 11590/2010), ilcollegio giudicante di Trento pertanto ritiene sussistente l’aggravantedel reato commesso con finalità di odio e discriminazione razziale.
Alla luce di quanto il Tribunale penale di Trento ha condannatol’imputato Serafini alla multa di 2,500 euro e al risarcimento deldanno alle associazioni costituitesi parti civili, tra cui l’ASGI,oltre al pagamento delle spese processuali.
La sentenza inpdf
Vedi anche