La cittadinanza per matrimonio

Trasferimento della competenza ai prefetti

La direttiva del 7 marzo 2012
Gazzetta Ufficiale N. 96 del 24Aprile 2012
MINISTERO DELL'INTERNO
DIRETTIVA 7 marzo 2012
Cittadinanza - Trasferimento ai prefetti della competenza ad emanare iprovvedimenti di acquisto della cittadinanza per matrimonio. (12A04741)

Ai sigg.ri prefetti

Al sig. Commissario del Governo per la
provincia autonoma di Trento

Al sig. Commissario del Governo per la
provincia autonoma di Bolzano

Al sig. Presidente della Regione autonoma
Valle D'Aosta

Il consistente e perdurante afflusso di cittadini stranieri nelterritorio nazionale ha prodotto, tra gli altri effetti, un sensibileincremento dei procedimenti di conferimento della cittadinanza, sia permatrimonio che per residenza, assegnati dalla legge alla competenzadello Stato e, per esso, del Ministero dell'interno, a motivo dellarilevanza degli interessi pubblici da tutelare, inerenti anche allasicurezza nazionale, e della conseguenziale peculiarita' degliadempimenti istruttori.
E' ragionevole presumere che negli anni a venire il fenomeno tornera' acrescere, atteso che gli indicatori demografici e socio-economicirelativi alla popolazione straniera residente nel territorio nazionaleprefigurano uno scenario di rapido ampliamento della platea deisoggetti in possesso dei requisiti di legge necessari all'acquistodella cittadinanza italiana.
In altri termini, sono in aumento sia i nuclei familiari interamentecomposti da immigrati che presentano istanze di cittadinanza e sia ifigli delle prime generazioni di immigrati giunti in Italia che, inquesti anni, stanno conseguendo la maggiore eta' dopo un periodoininterrotto di permanenza nel nostro Paese di 18 anni.
Al fine di migliorare l'efficacia della azione amministrativa, e'giocoforza per l'Amministrazione dell'interno continuare a percorrerela strada della razionalizzazione delle risorse umane, strumentali efinanziarie a disposizione e dei massicci investimenti sulla tecnologiainformatica e telematica, senza trascurare ogni altra innovazionepossibile sotto il profilo organizzativo e delle procedure.
Nel quadro delle misure da attivare nell'immediato, sono da considerareoramai maturi i tempi perche' la competenza ad emanare i provvedimentiin questione, finora concentrata nell'autorita' politica, transiti alladirigenza, in conformita' alle disposizioni che regolano la separazionetra compiti di direzione politica e di direzione amministrativa.
Nessuna variazione di competenza e' ipotizzabile in ordine ai decretidi concessione di cui all'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,caratterizzati da una valutazione discrezionale di opportunita' cheimplica l'accertamento di un interesse pubblico accanto alriconoscimento dell'interesse privato del richiedente allo statuscivitatis. A tal punto il legislatore ha ravvisato in questo tipo diatti un'espressione della funzione politico-amministrativa da inserirlinel ristretto novero di quelli che, ai sensi dell'art. 1 della legge 12gennaio 1991, n. 13, debbono assumere la forma del decreto delPresidente della Repubblica.
Nulla osta, invece, a che i provvedimenti di acquisto o di diniegodella cittadinanza iure matrimonii di cui agli articoli 7 e 8 dellalegge n. 91 siano trasferiti alla competenza della dirigenzaamministrativa, trattandosi, con l'eccezione di cui si dira' inseguito, di atti privi di valutazione discrezionale e tanto piu' divalenza «politica», da emanarsi una volta accertate la sussistenza omeno dei requisiti prescritti (art. 5 della legge n. 91) e l'assenza omeno di determinati pregiudizi penali (art. 6, lettera a) e b), dellamedesima legge).
La competenza rimarra' in capo al Ministro dell'interno nella solaipotesi in cui, durante l'istruttoria, vengano in considerazioneragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica (art. 6, lettera c),della legge n. 91).
E cio' innanzitutto perche', nella fattispecie, la preclusioneall'acquisto della cittadinanza non e' ancorata all'oggettivita' di unasentenza di condanna, come avviene per le altre cause preclusive dellacittadinanza iure matrimonii, ma ad un giudizio latamente discrezionalecirca la compatibilita' di atti, comportamenti ecc. dell'aspirantecittadino con interessi vitali della Nazione.
In secondo luogo perche' durante l'istruttoria occorre chiamare incausa il Consiglio di Stato in sede consultiva. Come noto, a termini dilegge, il parere dell'Alto Consesso deve essere richiesto dal Ministrodell'interno, ragion per cui il provvedimento finale, non importa se diaccoglimento o di diniego, non puo' che ricadere nella sfera delMinistro medesimo. Sarebbe improprio, infatti, che fosse il dirigentead adottare l'atto finale, quando nella fase istruttoria e' intervenutoil Ministro con atto rientrante nelle funzioni di indirizzopolitico-amministrativo.
Tale orientamento e' conforme alle posizioni gia' espresse dalConsiglio di Stato in adunanza plenaria e confermate in sedeconsultiva; lo si ritiene valido anche alla luce delle modificheapportate dalla legge n. 94/2009 all'art. 5 della legge n. 91.
Tanto premesso, si dirama la seguente direttiva:
A) sono attribuiti alla competenza del Prefetto l'accoglimentodell'istanza di acquisto della cittadinanza iure matrimonii presentatadal coniuge straniero legalmente residente in Italia e la sua reiezioneper i motivi ostativi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6 dellalegge n. 91/1992. Qualora il coniuge straniero abbia la residenzaall'estero, l'organo competente a conferire o denegare la cittadinanzae', invece, il capo del Dipartimento per le liberta' civili el'immigrazione.
Il nuovo assetto di competenze operera' a decorrere dal 1° giugno 2012,in modo da dare il tempo alle SS.LL. e al Dipartimento per le liberta'civili e l'immigrazione di apportare le necessarie rimodulazioniall'organizzazione degli uffici e alle procedure in uso;
B) con riferimento alle medesime istanze di cui al punto A), restaferma la competenza del Ministro dell'interno a denegare l'acquistodella cittadinanza per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblicaai sensi della lettera c) dell'art. 6 della legge n. 91 o ad accoglierel'istanza se il Consiglio di Stato ritiene che le dette ragioni nonsussistono;
C) il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazionesovraintendera' alla fase di transizione al nuovo assetto di competenzee costituira' il referente delle SS.LL. per qualsiasi esigenza. In taleveste, emanera' le necessarie disposizioni attuative della presentedirettiva e fornira', anche attraverso incontri sul territorio o insede centrale, tutta la necessaria collaborazione per l'aggiornamentodel personale delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo.
La presente direttiva ha come ratio l'ulteriore snellimento deiprocedimenti di acquisto della cittadinanza iure matrimonii attraversol'accorpamento nel Prefetto della responsabilita' procedimentale e diquella provvedimentale dei medesimi.
Sotto un altro angolo visuale, essa costituisce parte sostanziale dellepolitiche di integrazione di quegli stranieri che, attraverso ilvincolo coniugale, entrano a far parte a pieno titolo della comunita'nazionale, con cio' assumendo l'impegno al rispetto, all'adesione ealla promozione dei valori posti a fondamento della Repubblica italiana.
In tal senso, rafforzare la responsabilita' complessiva del Prefettonei procedimenti in questione e' circostanza che qualificaulteriormente tale figura e il suo ruolo di rappresentante dello Statosul territorio.
Si confida, quindi, che le SS.LL. dedichino particolare cura allapuntuale applicazione della direttiva e alla sua diffusione ai sindacidei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di competenza.
Roma, 7 marzo 2012

Il Ministro: Cancellieri

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2012
Interno, registro n. 2, foglio n. 354

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