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L’esclusione dei cittadini di altri Stati membri UE dalla ‘carta acquisti’ contraria al diritto europeo
Ministero dell’Economia, INPS e Regione FVG devono rispettare il principio di parità di trattamento tra i cittadini UE
Tribunale Trieste, sez. lavoro, ordinanza 19.9.2012
DIRITTI
GIUSTIZIA
Con
ordinanza dd. 19settembre 2012
, il giudice del lavoro del Tribunale diTrieste ha accolto il ricorso antidiscriminazione promosso da unacittadina rumena e dell’ASGI avverso il diniego all’accesso albeneficio sociale denominato ‘carta acquisti’.
L'art. 81 c. 29 e seguenti del decreto-legge n. 112/2008, convertitocon modificazioni, dalla legge n. 133/2008, ha previsto un beneficiosociale denominato "carta acquisti", volto al sostegno del redditodelle persone in condizioni di disagio economicoultrasessantacinquenni ovvero genitori, affidatari o aventi intutela minori di anni 3. La Carta Acquisti è una carta dipagamento elettronico che consente al titolare di compiere pressonegozi o esercizi commerciali convenzionati determinate spese, fino adun determinato tetto mensile, addebitandole direttamenteallo Stato. La normativa citata ha previsto il beneficio solo a favoredei cittadini italiani.
L’art. 7 del decreto ministeriale 16.09.2008, attuativo dellanormativa, quantifica l’ammontare del beneficio concesso nellamisura di 480 euro annuali, vale a dire 40 euro al mese, daaccreditarsi a scadenza bimestrale.
Con D.M. dell’Economia e delle Finanze 27.02.2009 (“Integrazione emodificazione dei criteri di individuazione dei titolari della Cartaacquisti e fissazione delle modalità con cui le amministrazioniregionali e locali possono integrare il Fondo di cui all’art. 81 c. 29del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dallalegge 6 agosto 2008, n. 113”, pubblicato in G.U. n. 56 dd. 9 marzo2009), è stata prevista la possibilità per le Regioni e Provinceautonome, nonché per gli enti locali, di integrare il Fondo a sostegnodella “carta acquisti”, “vincolando l’utilizzo dei propri contributi aspecifici usi a favore dei residenti nel proprio ambito di competenzaterritoriale”.
Con L.R.n. 17 dd. 30.12.2008 (“Disposizioni per la formazione delbilancio pluriennale ed annuale della Regione – legge finanziaria2009-), la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ha deciso diavvalersi della possibilità offerta dalla normativa nazionale diconcorrere al beneficio sociale denominato “carta acquisti”, integrandoquanto accreditato dallo Stato con un importo di euro 40 mensilidall’ottobre 2008 al 31.08.2009, poi elevato a 100 euro mensili a fardata dall’1.09.2009. (Art. 11 comma 1 L.R. FVG n. 12/2009 che haintegrato l’art. 10 comma 78 della L.R. FVG 17/2008).
Il giudice del lavoro di Trieste ha accolto le doglianze presentatedall’ASGI e dalla ricorrente, una cittadina di nazionalità rumena,regolarmente residente a Trieste in quanto moglie di un connazionalelavoratore subordinato in Italia, la quale si era vistosospendere dall’INPS l’accreditamento sulla carta di pagamentoelettronica inizialmente rilasciatale dalle Poste Italiane della sommaprevista dal beneficio, con la motivazione del mancato possesso dellacittadinanza italiana dei figli per i quali la carta era statarichiesta.
Il giudice del lavoro di Trieste ha rilevato che la clausola dicittadinanza italiana contenuta nelle normative nazionali eregionali in materia di ‘carta acquisti’ si pongono in contrasto con lenorme fondamentali dell’Unione europea relative alla cittadinanzaeuropea e al principio di parità di trattamento e di nondiscriminazione tra cittadini di Stati membri UE (art. 18 TUE, art. 20 TFUE, artt. 21 e 34 Carta europea dei dirittifondamentali). Ugualmente, il giudice di Trieste rileva che ilprincipio di parità di trattamento tra cittadini nazionali e cittadinidi altri Stati membri UE in materia di prestazioni e benefici diassistenza sociale è sancito anche dal Regolamento UE n. 492/11 (giàRegolamento comunitario n. 1612/68), nonché dal Regolamento UE n.883/2004 con riguardo alle prestazioni sociali di natura familiareovvero destinate a compensare i carichi familiari. Sulla base deldiritto dell’Unione europea, una deroga al principio di parità ditrattamento, quale diritto fondamentale dei cittadini UE, puòessere giustificata solo da ragioni di ordine, sicurezza o sanitàpubblica e non certamente da mere ragioni di politica finanziaria e dicontenimento della spesa pubblica.
Rilevando il contrasto della normativa interna rispetto ai principi ealle disposizioni del diritto dell’Unione europea, il giudice dellavoro di Trieste ha provveduto a disapplicare la prima, senzanecessità di adire la Corte Costituzionale. Di conseguenza, il giudicedel lavoro di Trieste ha ordinato a Ministero dell’Economia, INPS eRegione FVG di riattivare a favore della cittadina rumena ricorrente lacarta di pagamento elettronica e di riaccreditare le somme previstedalla legge a favore dei suoi figli minori fino al compimento del terzoanno di vita dei medesimi. In merito agli interessi collettivi di cuil’ASGI è stata portatrice nel ricorso, il giudice di Trieste haordinato a Ministero dell’Economia, Ministero del Lavoro, INPS eRegione FVG di adottare misure di applicazione della disciplina dellacarta acquisti che non creino ulteriori situazioni di disparità ditrattamento a danno dei cittadini comunitari, legalmente soggiornantiin Italia e che si trovino nelle condizioni di bisogno economicopreviste dalla normativa. Alla luce dell’ordine del giudice, l’ASGIrichiede alle istituzioni competenti di integrare le informazioni adisposizione nei siti web istituzionali, chiarendo che anche icittadini di Stati membri dell’Unione europea che hanno esercitato ildiritto alla libera circolazione insediandosi in Italia, possono avereaccesso al beneficio, dando opportune e conseguenti istruzioni allesedi periferiche di INPS e Poste Italiane.
La ‘nuova social card’ introdottadal decreto ‘Semplifica Italia’
.
Si ricorda che il decreto “SemplificaItalia” ha previsto l’introduzione della sperimentazione di una nuovasocial card, destinata alle famiglie in disagio economico (art. 60 D.L.9 febbraio 2012, n. 5 :”Disposizioni urgenti in materia disemplificazione e di sviluppo”, pubblicato sulla G.U. GazzettaUfficiale n. 33 del 9 Febbraio 2012 e convertito nella Legge 4 aprile2012, n 35). Affiancherà la ‘vecchia’ carta acquisti del 2008 (Socialcard ordinaria, già prevista dal decreto “Tremonti” a favore deisoli cittadini italiani (art. 81 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 poiconvertito dalla legge n. 133/2008 ) che, nel frattempo, continuerà aessere distribuita: 40 euro al mese per circa un milione e 300milacittadini italiani. La gestione della nuova social card sarà affidataai Comuni con più di 250 mila abitanti, avrà durata di un anno e potràcontare su risorse per 50 milioni di Euro, prese dal fondo generaledella Social card ordinaria.
Rispetto alla Social card del 2008,tre novità sono previste:
Saranno i Comuni con più di 250 milaabitanti a fare da intermediari nella distribuzione della cartaacquisti. Sono quindi coinvolte le 12 città italiane di maggioridimensioni: Milano, Torino, Venezia, Verona, Genova, Bologna, Firenze,Roma, Napoli, Bari, Catania e Palermo. Gli enti del terzo settoresaranno coinvolti nella gestione di progetti mirati all’inserimentolavorativo e all’inclusione sociale, sviluppati in collaborazione conle amministrazioni locali. Nelle intenzioni del Governo, ilcoinvolgimento dei Comuni punta a vincolare il rilascio della card a unprogetto personalizzato per i beneficiari., volto al superamento dellecondizioni di disagio e quindi evitare un approccio meramente“assistenziale”.
L’importo accreditato sulla singolacarta non sarà uguale per tutti i beneficiari, come per la vecchiacarta acquisti. Sarà invece differenziato in funzione del nucleofamiliare e del costo della vita nei Comuni coinvolti.
La nuova social card sperimentale,non ancora operativa, andrà a beneficio anche dei cittadinicomunitari e dei cittadini extracomunitari titolari di un“permesso CE per soggiornanti di lungo periodo” (la cosiddetta “cartadi soggiorno”).
Estendendo la nuova ‘social card’anche ai cittadini di altri Paesi membri dell’Unione europea e aicittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno CE perlungo soggiornanti (art. 9 d.lgs. n. 286/98, facente riferimento alrecepimento della direttiva europea n. 2003/109/CE), il Governointende rispondere alle pressioni esercitate dalla Commissione europea.Quest’ultima, sollecitata anche da un
esposto presentato dall’ASGI il 6 aprile2011
, evidentemente aveva sollevato perplessitàrispetto all’esclusione dal beneficio sociale di categorie di cittadinistranieri evidentemente protetti dal principio di parità di trattamentoe di non discriminazione; innanzitutto i cittadini di altri Paesimembri dell’Unione europea che hanno esercitato il diritto alla liberacircolazione e i loro familiari, ma anche i cittadini di Paesi terziche hanno conseguito in Italia il permesso di soggiorno per lungosoggiornanti e che pertanto debbono godere della parità di trattamentoin materia di assistenza sociale prevista dall’art. 11 c. 1 punto d)della direttiva n. 109/2003 e i rifugiati politici e i titolari dellaprotezione sussidiaria, che pure godono della parità di trattamento inmateria di prestazioni di assistenza sociale ai sensi della normativaeuropea (art. 28 direttiva 29 aprile 2004 n. 2004/83/CE, attuata inItalia con il d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251).
A tale riguardo, l’ASGI esprimeperplessità sulle possibilità che l’azione del governo e delparlamento italiano possa effettivamente superare i rilievi mossiin sede europea relativamente ai possibili profili di violazione deldiritto dell’Unione europea. Questo innanzitutto per il solo fatto chela nuova ‘carta acquisti’ non sostituisce quella precedente, ma -almenoper il 2012- si affianca -in via sperimentale nei soli comuni con piùdi 250 mila abitanti- a quella già in vigore che continua dunque atrovare applicazione sull’intero territorio nazionale rimanendoinalterati i requisiti discriminatori di accesso fondati sullacittadinanza italiana e dunque contrari al diritto dell’Unione europeae ai principi costituzionali di uguaglianza.
In secondo luogo, anche la nuovaversione della ‘carta acquisti’ continua ad escludere dalla suafruizione i rifugiati politici e i titolari della protezionesussidiaria, in aperta violazione del principio di parità ditrattamento sopra richiamato e che costituisce un obbligo scaturente dauna norma di diritto comunitario di diretta ed immediata applicazionenell’ordinamento italiano, comportante dunque la disapplicazione diqualsiasi norma interna ad essa confliggente (Corte Cost., sent.11.07.1989, n. 389). A tale riguardo, si segnala che un ricorso/azioneantidiscriminazione inoltrato da una rifugiata politica camerunese edall’ASGI avverso il diniego all’erogazione del beneficio sociale dellacarta acquisti si è concluso il 26 gennaio scorso con una decisione delgiudice del lavoro del Tribunale di Trieste che ha dichiarato cessatala materia del contendere dopo che Ministero delle Finanze, INPS eRegione FVG avevano provveduto ad accreditare le somme richieste dallarifugiata politica in relazione alla figlia minore di anni 3(Tribunale di Trieste, ord. 26.01.2012).
A cura del servizio di supportogiuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose.Progetto ASGI con il sostegno finanziario della fondazione italiana afinalità umanitarie Charlemagne ONLUS.
Vedi anche
31/05/2010
Sentenza della Corte costituzionale 26-28 maggio 2010, n. 187
02/07/2010
ORDINANZA DEL GIUDICE DI UDINE
15/11/2010
Tribunale di Udine - Ordinanza del 15.11.2010
19/11/2010
Ordinanza del Giudice del Lavoro di Udine