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Lettera aperta ai capigruppo del Consiglio Comunale di Pordenone
L'appello di varie associazioni
Ambulatorio per migranti, welfare e cittadinanza
IMMIGRAZIONE
Rete DASI FVG
Inseguito all’incontro del 21 gennaio 2013 tra i rappresentanti delleassociazioni di migranti e i capigruppo del Consiglio Comunale nellasede comunale, le sottoscritte associazioni sottopongono alla loroattenzione il presente documento con la speranza di uno sviluppopositivo del dialogo intrapreso per la soluzione dei numerosi problemidei migranti di Pordenone.
1. Ambulatorio permigranti irregolari
Ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che “
Il Sindaco esercita altresì le altrefunzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste daspecifiche disposizioni di legge
”.
In particolare, in caso di emergenzesanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale leordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, qualerappresentante della comunità locale
. (Articolo 50 del T.U. n°267 del 18 Agosto 2000).
Ricordiamo, ancora, qualora ce ne fosse bisogno, che tutte ledisposizioni in materia di accesso alla salute degli stranieri, ancheirregolari, sono rimaste immutate anche dopo l’entrata in vigore dellalegge n. 94/2009 e che ai cittadini stranieri irregolarmente presentipertanto “
sono assicurate,nei presidipubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti ocomunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunioe sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia dellasalute individuale e collettiva
”. Parimenti sono invariate ledisposizioni regolamentari contenute nel D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394che all’art. 43 chiaramente dispongono che “
ai cittadini stranieri non in regola conle norme relative all’ingresso e al soggiorno sono comunque assicurate,nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazionisanitarie previste dall’art. 35 comma 3 del testo unico
(c.2).
La norma al comma 8 del citato articolo dispone senza possibileambiguità interpretativa che spetta alle regioni individuare “
le modalità più opportune per garantireche le cure essenziali e continuative previste dall’art. 35 comma 3 delT.U. possano essere erogate nell’ambito delle strutture della medicinadel territorio o nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati,strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente incollaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica
”.
Come si può chiaramente concludere, la norma regolamentare disponepertanto espressamente che nelle programmazioni aziendali sianoindividuate le modalità concrete per garantire ai cittadini stranieril’accesso alle cure previsto dalla norma e ciò in considerazione dellaparticolare condizione di tale fascia della popolazione, che richiededunque la presenza di personale medico e sanitario che abbia specifichecompetenze nella “medicina delle migrazioni”, nonché di mediatorilinguistici, anche nell’interesse dell’individuazione e cura dipatologie che, se non tempestivamente e accuratamente individuate,possono essere fonte di pericolo non solo per i diretti interessati maanche per la collettività in generale.
A ciò si aggiungano le direttive del recente accordo Stato-regioni, 20/12/2012,”Indicazioni per la corretta applicazione dellanormativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera daparte delle Regioni e Province autonome”.
E’ del tutto evidente che le citate norme legislative nazionali volte asollecitare da parte delle Regioni e delle Aziende Sanitarie localiprogrammazioni aziendali e soluzioni gestionali specifiche per farfronte ai bisogni sanitari essenziali degli stranieri irregolaritrovano la loro
ratio
innanzitutto nella necessità di
assicurarenei fatti a tali persone prestazioni adeguate che rispondano ai criteridi rispetto della dignità umana e conducano a più elevati standardsanitari e di prevenzione sanitaria complessivi, così come di evitareche l’assenza di qualsivoglia programmazione porti ad un uso improprioed un sovraccarico e ad un intasamento delle strutture di prontosoccorso ospedaliero con conseguente perdita di efficienza dei servizimedesimi e dunque danno per l’intera collettività
.
La decisione di non stipulare la convenzione per l’ambulatorio da partedell’ASS 06 di Pordenone non ha alcun serio fondamento giuridico, ma è
dettata esclusivamente da motivazionipolitiche contrarie agli interessi generali della collettività e albuon andamento e funzionamento dei servizi pubblici.
Si ricorda ancora, qualora fosse necessario che:
nel territorio pordenonese risultano più di 200 migrantiirregolari, in seguito al respingimento della richiesta di sanatoriadel 2009; a questi bisogna aggiungere un numero tuttora imprecisato dimigranti diventati irregolari in questi anni a causa della perdita dellavoro a causa della crisi economica, come risulta dagli operatorisanitari che rilevano un numero di richieste di interventi da parte diirregolari raddoppiato rispetto all’anno scorso (3-4 al mese l’annoscorso);
l’ambulatorio per migranti non in regola ha funzionato a costoirrisorio, posto che gli operatori erano tutti volontari, e la sede noncomportava costi aggiuntivi.
Chiediamo pertanto che il Comuneeserciti le necessarie pressioni presso l’ASS 06 locale per la stipuladella convenzione per l’ambulatorio per irregolari, così che possatornare a funzionare come prima del 2009; in particolare, qualoral’attuale presidente dell’ASS rifiutasse, chiediamo che il Sindacoadotti la eventuale e necessaria ordinanza, come del resto era statoprospettato in un incontro con il Sindaco medesimo avvenuto nel2011
.
2. Sedi e spazi
Attualmente esistono almeno 5 associazioni di migranti costituite aPordenone (Associazione Ivoriani, Associazione Burkinabé F.V.G.,Associazione Nigeriani, Women of Substance, Associazione Mondo Tuareg)che non riescono a svolgere in modo adeguato la loro opera poichémancano di una sede. Le associazioni possono svolgere una funzioneimportante sotto diversi aspetti: informazione rivolta agli associatisui temi fondamentali, in modo da evitare affollamenti presso altriuffici, attività culturali, forme di interazione per favorirel’interscambio con i locali. Tuttavia, la mancanza di una sede adattane limita fortemente l’azione.
Chiediamo pertanto di procedereall’individuazione di possibili soluzioni al problema in modo che leassociazioni suddette possano partecipare attivamente alla costruzionedi un tessuto civile in cui tutti possano avere spazio e possibilità diespressione, nella prospettiva di una società di civile convivenza.
3. Welfare
Ricordiamo, qualora ce ne fosse bisogno, che con la
sentenza n. 2/2013 del 18 gennaio 2013
,la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dinumerose previsioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28ottobre 2011, n. 12 sull’integrazione sociale degli stranieri,accogliendo dunque il ricorso che era stato promosso dal Presidente delConsiglio dei Ministri.
Lalegislazione provinciale di Bolzano aveva previsto, per l’accesso deicittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione europea alleprestazioni sociali di natura economica erogate dalla Provinciaautonoma, un requisito aggiuntivo, non previsto per i cittadininazionali e UE, di un periodo minimo di cinque anni di ininterrottaresidenza e dimora stabile in provincia di Bolzano
.
La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo tale requisito dianzianità di residenza, in quanto in contrasto con i principicostituzionali di eguaglianza (art. 3) e ragionevolezza. Secondo laCorte, infatti, ogni distinzione di trattamento tra cittadino nazionalee straniero regolarmente soggiornante nella fruizione di prestazionisociali, anche al di fuori di quelle essenziali, per essere legittima,deve soddisfare un criterio di ragionevolezza, alla luce dei compiti edelle finalità di inclusione sociale delle prestazioni medesime. Ne consegue che l’ anzianità di residenza qualecriterio regolativo dell’accesso alla prestazione è illegittima inquanto “«introduce nel tessuto normativo elementi di distinzionearbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la duratadella residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibilidirettamente alla persona in quanto tale, che costituiscono ilpresupposto di fruibilità delle provvidenze in questione”. Secondo laCorte, appare illogico presumere che gli stranieri immigrati inun territorio locale o regionale da meno di cinque anni versino in unostato di bisogno minore rispetto a quelli lungo residenti; anziadottando tale criterio di anzianità di residenza, finiscono conogni probabilità ad essere esclusi da interventi finalizzati all’inclusione sociale in particolare coloro che astrattamente neavrebbero un maggiore bisogno. La Corte Costituzionale rigettal’argomento proposto dalla provincia autonoma di Bolzano secondo cui ilcriterio di anzianità di residenza rispondeva ad esigenzelegittime di risparmio e di contenimento della spesa pubblica.
E’ del tutto evidente come la sentenza della Corte Costituzionale,sebbene ovviamente limitata nei suoi effetti vincolanti alle normedella legislazione provinciale di Bolzano,
palesa l’illegittimità costituzionale dialtre norme regionali che hanno introdotto analoghi parametri dianzianità di residenza sul territorio nazionale e/o regionale ai finidell’accesso alle prestazioni di welfare
. E’ questo ilcaso del Friuli-Venezia Giulia ove la legge regionalevigente 30 novembre 2011, n. 16 subordina l’accesso adeterminate prestazioni sociali e familiari aventi contenuto economicoad un
requisito di residenza biennalesul territorio regionale e, per i cittadini di Paesi terzi i quali nonsiano titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungoperiodo, ad un aggiuntivo requisito di anzianità di soggiornoquinquennale in Italia
.
Si ricorda che solo effettuando coerentemente la disapplicazione dellanorma regionale incompatibile, il Comune potrà evitare di esporsi alrischio di eventuali ricorsi da parte di soggetti esclusi, nelle formedell’azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U.immigrazione, che implica in caso di soccombenza, l’assoggettamentodell’ente locale al pagamento delle spese legali, del risarcimento deldanno e delle sanzioni dissuasive accessorie, quale la pubblicazionedella sentenza su un quotidiano nazionale.
Conseguentemente, chiediamo che ilComune di Pordenone emani tutti i nuovi bandi per l’accesso al welfaresenza contemplare la clausola discriminatoria dell’anzianità diresidenza o di attività lavorativa in Italia, affinché in tal modo siattenga al pieno rispetto del principio di legalità e dicostituzionalità e del primato del diritto comunitario su quellointerno.
4. Cittadinanza
Prendiamo atto dei passi dell’amministrazione per snellire le praticheper la cittadinanza, ma il problema resta in gran parte irrisolto, percui molti migranti non potranno partecipare alle elezioni ormaiprossime.
Chiediamo ulteriori sforzi alriguardo: una politica veramente progressista e aperta ai problemi deimigranti, che ormai a Pordenone rappresentano più del 12 % dellapopolazione, non può trincerarsi dietro argomentazioni che, anche se inparte sembrano fondate (mancanza di risorse, limiti imposti dalle leggiregionali), non possono costituire una ragione per limitarsi allasemplice amministrazione dell’esistente. I migranti si aspettano presedi posizione chiare e coraggiose e passi concreti per la soluzione deiproblemi.
Pordenone,26/01/2013
Associazione Immigrati di Pordenone
Associazione Ivoriani
Ghana Nationals Association PordenoneBranch
Associazione Burkinabé F.V.G.
Associazione Nigeriani
Women of Substance
Associazione Mondo Tuareg
A seguire il documento in pdf...
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