Non è sufficiente ridurre il trattenimento nei CIE a 12 mesi. Sono necessarie misure minime più incisive

Il comunicato stampa dell'ASGI

3 dicembre 2012
Il 27 novembre 2012, il Ministrodell’interno – a margine della sua audizione alla Commissione DirittiUmani del Senato- ha annunciato l’intenzione di ridurre il tempomassimo di permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione dagliattuali 18 mesi a 12 mesi.
Si tratta di una misura insufficiente stante la necessità di giungereal più presto alla chiusura dei Centri di Identificazione edEspulsione, secondo quanto da tempo già sostenuto dall’ASGI, anche aseguito delle indicazioni provenienti dalla nota Commissionegovernativa De Mistura del 2007.
In ogni caso, anche solo in un’ottica di riforma dei CIE, l’A.S.G.I.osserva:
1) la Direttiva 2008/115/CE (c.d. “Direttiva rimpatri”) prevede che iltermine massimo di trattenimento degli stranieri in attesa diespulsione sia ordinariamente di 180 gg (6 mesi). Solo in casieccezionali la Direttiva consente agli Stati membri di prevedere untermine massimo di 18 mesi;
2) il legislatore italiano, con la L. n. 129/2011 di recepimento dellaDirettiva rimpatri, si è avvalso della facoltà di consentire iltrattenimento fino a 18 mesi e, nella prassi, il trattenimento vienedisposto ben oltre i casi eccezionali consentiti dalla Direttiva;
3) tuttavia, l’aumento significativo dei termini massimi ditrattenimento non ha comportato un incremento di esecuzione delleespulsioni, con la conseguenza che il trattenimento si traduce in unavera e propria pena comminata senza processo, cui corrisponde unanotevole spesa da parte della pubblica amministrazione, non finalizzataall’incremento degli allontanamenti;
4) tanto premesso, l’intenzione di ridurre a 12 mesi i termini massimidi trattenimento è ampiamente insufficiente rispetto alle previsionidel diritto comunitario, consentendo un comunque la restrizione dellalibertà personale dei migranti in misura addirittura superiore a quellaprevista dal c.d. “pacchetto sicurezza” varato dalla precedentecompagine governativa con la L. n. 94/2009 ( che stabiliva in 180 gg.la misura massima del trattenimento).

L’A.S.G.I. chiede quindi che il Governo voglia contenere nel terminemassimo di sei mesi la misura del trattenimento in conformità con leprevisioni del diritto dell’U.E.
Con l’occasione l’A.S.G.I. auspica altresì che il Governo forniscaopportune indicazioni alle competenti prefetture al fine di dare pienaattuazione alle misure alternative al trattenimento, pur previste dallaDirettiva rimpatri e dalle norme interne, ma di fatto disapplicatenella prassi, in modo tale da ridurre la misura del trattenimento aisoli casi in cui nessuna altra misura (obbligo di dimora, consegna delpassaporto, obbligo di presentazione alla forza pubblica) possa essereconcretamente disposta. Solo così si potrà ricondurre la misura deltrattenimento nei C.I.E. da misura ordinaria a strumento eccezionale,conformemente alle previsioni del diritto europeo e della Costituzionerepubblicana.
Occorre peraltro ricordare che nell’ordinamento giuridico italiano iltrattenimento nei C.I.E. degli stranieri espulsi o respinti è soltantola parte finale ed eventuale del procedimento di allontanamento deglistranieri che si trovano in situazione di soggiorno irregolare sulterritorio italiano e le criticità dal punto di vista giuridicoriguardano l’intero sistema in cui si inseriscono gli attuali C.I.E.,il quale in molte parti importanti tuttora viola le normecostituzionali, internazionali e dell’Unione europea.

Il documento a curadell'ASGIper un sintetico approfondimento .

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