Per il tramite didetta delibera, si introducono nel Regolamento comunalesull’ordinamento degli uffici e servizi due norme volte tra l’altro adefinire i presupposti per ilriconoscimento delle prestazioni sociali ed assistenziali per icittadini stranieri, comunitari e non.
Con detta delibera eper effetto delle nuove disposizioni del regolamento comunale, leautorità comunali di Azzano Decimo realizzano quanto annunciatonell’ottobre 2010, ovvero reintroducono in una nuova vestenell’ordinamento comunale le disposizioni della precedente ordinanzadel Sindaco di Azzano Decimo n. 4/2008 dd. 23 gennaio 2008,reintegrando le medesime finalità discriminatorie nei confronti deicittadini di Stati membri dell’UE e di Stati terzi regolarmentesoggiornanti nel territorio del Comune di Azzano Decimo, in apertaviolazione di norme del dirittonazionale ed europeo.
In data 23 gennaio2008 il Sindaco del Comune di Azzano Decimo (prov. di Pordenone) avevainfatti emanato un’ordinanza comunale avente per oggetto“l’applicazione della disciplina prevista dalla legge 8 novembre 2000n. 328 e dalle leggi regionali 31 marzo 2006 e 4 marzo 2005 n. 5 per icittadini comunitari e loro familiari, cittadini extracomunitari munitidi permesso di soggiorno e cittadini extracomunitari soggiornanti dilungo periodo” (ordinanza n. 4/2008). Con tale ordinanza, il Sindaco diAzzano Decimo disponeva in sostanza l’esclusione dei cittadinistranieri regolarmente soggiornanti, comunitari e non, dagli interventidi assistenza sociale erogabili dalla propria amministrazione.
Contro taleordinanza, in data 10 febbraio 2008, l’A.S.G.I. (Associazione per gliStudi Giuridici sull’Immigrazione) inviava un esposto alla Commissioneeuropea rilevando evidenti profili di contrasto dell’ordinanzasindacale rispetto ai principi di parità di trattamento, nondiscriminazione e libertà di circolazione di cui al diritto dell’Unioneeuropea.
Con nota dd.10.12.2008, prot. D 15540, la Commissione europea prospettavaalle autorità italiane una possibile violazione della normativa UE daparte della suddetta ordinanza comunale chiedendo al Governo italianodi presentare le proprie osservazioni in proposito e aprendo diconseguenza una procedura preliminare di infrazione del diritto UE (n.NIF 2008/4597).
A seguito diulteriori solleciti da parte della Commissione europea edell’espressa richiesta del Presidente della Regione FVG, Renzo Tondo,rivolta al Sindaco di Azzano Decimo, con l’ordinanzan. 22/2010 dd. 21.10.2010, il Sindaco facente funzioni del Comunedi Azzano Decimo procedeva finalmente alla revocadella precedente ordinanza n. 4/2008. A seguito di tale ordinanza direvoca, la Commissione europea sospendeva ilprocedimento preliminare di infrazione del diritto UE aperto neiconfronti del Governo italiano, riservandosi tuttavia diriaprirlo nel caso in cui le disposizioni contestate venisseronuovamente riproposte dalle autorità comunali di Azzano Decimo
Nell’ ordinanzaemanata in data 22.10.2010, infatti, il Sindaco facente funzioniespressamente si riservava, comunque, di salvaguardare i contenutidella vecchia ordinanza revocata, mediante trasposizione degli stessinel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi comunali,di successiva discussione al consiglio comunale (“ritenendosi,pertanto, ammissibile la sua revoca [dell’ordinanza n. 4/2008 n.d.r.]con riserva, comunque, di salvaguardarne i contenuti, per la parteancora compatibile con l’attuale quadro normativo, mediantetrasposizione degli stessi in un apposito regolamento sull’ordinamentodegli uffici e dei servizi, giusto il disposto dell’art. 48, III comma del d.lgs. n. 267/2000”), e questo con il fine implicito diaggirare l’avvio del procedimento di infrazione deldiritto europeo.
L’approvazione dellanuova delibera della Giunta comunale di Azzano Decimo rende palesequindi l’intenzione delle autorità politiche diAzzano Decimo di aggirare la procedura di infrazione del diritto UEavviata dagli organi europei, in aperta violazione dei principi dicorrettezza e buona fede che dovrebbero improntare le relazioni tra leautorità dei Paesi membri e le istituzioni europee.
Di conseguenza, aisensi dell’art. 258 del TFUE l’ASGI ha chiesto allaCommissione europea di riaprire urgentemente la procedura di infrazionea suo tempo avviata nei confronti delle autorità italiane perviolazione del diritto UE da parte delle autorità comunali di AzzanoDecimo. Ugualmente è stato chiesto alla Regione FVG e alla Presidenzadel Consiglio dei Ministri di esercitare i poteri sostitutivi neiconfronti del Comune di Azzano Decimo nominando un commissario al fineche la gestione dei servizi sociali avvenga nelpieno rispetto del quadro costituzionale e del diritto europeo, secondoquanto previsto tanto dalla legislazione regionale del FVGquanto dalla legge nazionale (Art. 8 della legge 5.6.2003, n. 131(“Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica allalegge costituzionale 18.10.2001 n. 3” . Art. 8 : “Attuazione dell’art.120 Cost. sul potere sostitutivo).