Con ordinanza del 30 giugno 2010, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Udine ha accolto il ricorso presentato da un cittadino rumeno, sostenuto da ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), CGIL, CISL e UIL contro il diniego all’erogazione dell’assegno di natalità regionale (meglio conosciuto come bonus bebè) da parte del Comune di Latisana per mancanza del requisito di residenza decennale in Italia e quinquennale nel FVG previsto dall’art. 8 bis della legge regionale n. 11/2006.
Il Giudice di Udine ha accolto le tesi sostenute nel ricorso e che a suo tempo erano state anche indicate dalla Commissione europea che il requisito di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata a danno dei cittadini dell’Unione europea residenti nel FVG, in quanto può essere più facilmente soddisfatto dai cittadini italiani che da quelli di altri Paesi dell’UE e, pertanto, viola i principi di parità di trattamento e di libertà di circolazione di cui al diritto dell’Unione europea.
In considerazione del fatto che il diritto comunitario ha un’efficacia ed applicabilità immediata e diretta nell’ordinamento interno e prevale su qualsivoglia norma interna ad esso incompatibile, il giudice di Udine non ha potuto far altro che ordinare al Comune di Latisana di disapplicare la norma regionale nella parte in cui impone il requisito di anzianità di residenza.
Intanto la maggioranza regionale ha dovuto fare dietro/front sulle norme precedentemente approvate che mettevano il limite dei 36 mesi per i cittadini comunitari per l'accesso al welfare, approvando un emendamento d'urgenza al bilancio regionale.