Protezione umanitaria

Lettera aperta

Le preoccupazioni delle Associazioni e ONG
Protezioneumanitaria
Lettera aperta
Le preoccupazioni delle Associazioni e ONG

Le organizzazioni A Buon Diritto, Acli, Action Aid, ARCI, Asgi, Casadei Diritti Sociali, Caritas Italiana, Centro Astalli, CNCA, Emergency,Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Médecins du Monde MissioneItalia, Medici per i Diritti Umani, Medici Senza Frontiere, OxfamItalia e Senza Confine del Tavolo Asilo Nazionale, scrivono una letteraaperta alla Commissione nazionale per il diritto d’asilo, a tutte leCommissioni e Sezioni territoriali per il riconoscimento dello statusdi rifugiato e a tutte le Questure e le Prefetture d’Italia, in meritoalla circolare a firma del Ministro Salvini relativa al permesso disoggiorno per ragioni umanitarie, esprimendo la loro fortepreoccupazione e il loro dissenso per i contenuti della stessacircolare, spiegando in maniera dettagliata e puntuale le loro ragioni.

Il testo:

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO DELLE PROVINCE AUTONOME
TRENTO E BOLZANO
AL SIG.PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
AOSTA
AL SIGNOR PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER IL DIRITTO D’ASILO
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SEZIONI TERRITORIALI PER ILRICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
 
E p.c. AL SIG. CAPO DI GABINETTO
AL SIG.CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA’ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
AL SIG. CAPO DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALEDELL’AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE
AI SIGG.RI QUESTORI
 
Le organizzazioni A Buon Diritto, Acli, Action Aid,  ARCI, Asgi,Casa dei Diritti Sociali, Caritas Italiana, Centro Astalli, CNCA,Emergency, Federazione Chiese Evangeliche Italiane, Médecins du MondeMissione Italia, Medici per i Diritti Umani, Medici Senza Frontiere,Oxfam Italia e Senza Confine del Tavolo Asilo desiderano esprimerepreoccupazione in merito ai contenuti della Circolare del Ministerodell’Interno del 4/7/2018, avente oggetto: “Il riconoscimento dellaprotezione internazionale e la tutela umanitaria”.
 
La protezione umanitaria, prima ancora di costituire forma residuale ditutela rispetto alla protezione internazionale, è un istituto giuridicoa sé, in cui è la stessa legge che prevede il suo riconoscimento inpresenza di «seri motivi, in particolare di carattere umanitario orisultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Statoitaliano». È un diritto, pertanto, il cui riconoscimento può esserechiesto direttamente al Questore, il quale è tenuto a verificarel’esistenza dei presupposti della legge. In caso di diniego, èpossibile presentare ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria,sottendendo la sua natura di diritto soggettivo (Cass. SU n.11535/2009, SU n. 19393/2009).
 
Di fronte a questa premessa, un esercizio rigoroso della funzione delleCommissioni e Sezioni Territoriali presuppone che ciascun caso vengavalutato nel merito e individualmente: sorprende dunque che il Ministrodell’Interno richiami, nell’esame dei casi, la “salvaguardia diinteressi primari della collettività”, subordinando a questa i dirittidei richiedenti. Si ritiene inoltre che le decisioni non debbano essereorientate da considerazioni meramente numeriche, se non addirittura dapresunzioni circa la maggiore o minore “difficoltà di inserimento” dichi negli anni è stato o è ancora titolare di permesso di soggiorno permotivi umanitari.
Nelle stesse premesse della circolare si legge che sul tema è stataprodotta una copiosa giurisprudenza che ha riconosciuto il fondamentodi situazioni meritevoli di godere della tutela umanitaria. Al fine digarantire organicità nel procedimento decisionale, amministrativo egiudiziario, un’eventuale stretta sulle decisioni di parere favorevoleal riconoscimento della protezione umanitaria comporterà un ulterioreintasamento dei ruoli dei giudici ordinari, e l’allungamentocomplessivo dei tempi di definizione delle situazioni individuali.
 
Quanto alle dette situazioni e al loro tenore, come ricordato dallastessa sentenza della Corte di Cassazione richiamata nella circolareministeriale (Cass. Civ. n. 4455 del 23 febbraio 2018), la tutelaumanitaria è anche una delle una delle tre forme di attuazionedell'asilo, secondo il dettato costituzionale (art. 10, c. 3, Cost.:“lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo eserciziodelle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana hadiritto d’asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizionistabilite dalla legge”). Coerentemente e correttamente, quindi laraccomandazione del rilascio del permesso di soggiorno per motiviumanitari segue la valutazione di una condizione di "vulnerabilità" chepuò avere ad oggetto anche “la mancanza delle condizioni minime percondurre un'esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa lapossibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze ineludibili dellavita personale, quali quelli strettamente connessi al propriosostentamento e al raggiungimento degli standards minimi perun'esistenza dignitosa. L'allegazione di una situazione di partenza divulnerabilità, può, pertanto, non essere derivante soltanto da unasituazione d'instabilità politico-sociale che esponga a situazioni dipericolo per l'incolumità personale, anche non rientranti nei parametridell'art. 14 d.lgs n. 251 del 2007 o a condizioni di compromissionedell'esercizio dei diritti fondamentali riconducibili allediscriminazioni poste a base del diritto al rifugio politico, ma nonaventi la peculiarità della persecuzione personale potenziale odeffettiva.
La vulnerabilità può essere la conseguenza di un'esposizione seria allalesione del diritto alla salute, non potendo tale primario dirittodella persona trovare esclusivamente tutela nell'art. 36 del d.lgs n.286 del 1998 oppure può essere conseguente ad una situazionepolitico-economica molto grave con effetti d'impoverimento radicaleriguardanti la carenza di beni di prima necessità, di natura anche nonstrettamente contingente, od anche discendere da una situazionegeo-politica che non offre alcuna garanzia di vita all'interno delpaese di origine (siccità, carestie, situazioni di povertàinemendabili)” (Cass. Civ. n. 4455 del 23 febbraio 2018). È dunquesemplicistico, soprattutto e non rende giustizia al lavoro fin quicondotto dalle Commissioni e Sezioni Territoriali, affermaresbrigativamente che il permesso di soggiorno per motivi umanitari siastato concesso a persone che non avessero diritto di rimanere nelnostro Paese. Giova pertanto ricordare che le Commissioni e SezioniTerritoriali, pur non essendo un’autorità indipendente, tuttaviaoperano “con indipendenza di giudizio e valutazione” (art. 4, c. 3 bis,d.lgs. 25/2008), e che le loro decisioni, nel merito e nella forma,sono sindacabili solo dall’autorità giudiziaria competente o dallaCommissione nazionale, nei casi previsti dalla legge.
 
Attualmente la protezione umanitaria viene anche accordata a un numerocrescente di persone che hanno subito violenze e torture in Libia e perquesto si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità fisica ementale. Nonostante le sorprendenti dichiarazioni di alcuni giorni fa aopera dello stesso Ministro dell’Interno, la situazione in Libia restagravissima ed è confermata da UNHCR, che sta infatti portando avanticon difficoltà un piano di evacuazione di rifugiati vulnerabilidetenuti in Libia da un tempo indefinito, in condizioni deplorevoli,vittime di sistematiche violazioni dei diritti umani.
 
La tutela umanitaria è inoltre primariamente un’acquisizione di civiltàche riafferma principi universali a tutela della vita e della dignitàdelle persone.
La natura stessa della protezione umanitaria non si presta ad essereracchiusa in situazioni   oggettivamente predeterminate,bensì ad essere lasciata aperta a singole applicazioni, perl’impossibilità (e l’inopportunità) di prevedere tutte le ipotesi nellequali possano sorgere quelle ragioni umanitarie che impongono la derogaalle ordinarie regole in materia di ingresso e soggiorno.
 
La protezione umanitaria ha consentito di affermare in maniera chiarache vi sono diritti che l’Italia riconosce a tutte le persone,indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dallareligione, dal credo politico. Diritti che valgono sempre e comunque eche trovano la loro fonte nella Costituzione italiana e nelle normeinternazionali, che tutelano i diritti inderogabili e le libertàfondamentali delle persone.
Il nostro paese può dunque rivendicare con orgoglio l’aver introdotto edisciplinato nel proprio ordinamento questa forma di protezione, che haconsentito, negli anni, di creare condizioni di vita dignitose allepersone che, da regolari, hanno potuto curarsi, avere un regolarecontratto di lavoro  e ricostituire il proprio nucleo familiare,scongiurando il pericolo che, rimanendo irregolari, finissero peralimentare i già floridi circuiti di criminalità e sfruttamento, questisi causa di problemi di ordine pubblico.
Non si può infine ignorare che il rilascio del permesso di soggiornoper motivi umanitari, bel lungi dal creare insicurezza e mancataintegrazione, contribuisce in misura sostanziale a rendere possibilipercorsi di legalità e di inclusione, unica vera garanzia per lasicurezza delle comunità.

In allegato la lettera in pdf

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