Solidarietà alimentare diritto fondamentale

La sentenza del Tribunale di Roma

Roma, 21 aprile 2020
Solidarietàalimentare diritto fondamentale
La sentenza del Tribunale di Roma
21 aprile 2020

Importante decisione assunta dal Tribunale di Roma, che con decretoinaudita altera parte, accoglie la domanda cautelare presentata conricorso ex art. 700 c.p.c. da parte di un nucleo familiare filippinocostituito da tre minori, sprovvisto di permesso di soggiorno e diresidenza, ad essere ammesso al beneficio del buono spesa per lefamiglie in difficoltà introdotto dal Comune di Roma nell'ambito diquanto previsto nell'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 658del 29 marzo 2020.

Il Giudice nel ricostruire la disciplina dei diritti fondamentali deglistranieri, tiene conto dell'importante evoluzione giurisprudenzialeintervenuta soprattutto in materia di diritti sociali degli stranieri,ribadendo il principio affermato da tempo dalla Corte Costituzionaleinerente il carattere universalistico dei diritti umani fondamentaliper cui "esiste un nucleo “minimo” di questi diritti che non può essereviolato e spetta a tutte le persone in quanto tali, a prescindere dallaregolarità del soggiorno sul territorio italiano". Si legge infatti nelprovvedimento che "anche nella disciplina dei diritti sociali, nellaquale pure la discrezionalità del legislatore è molto più ampia chenella disciplina dei diritti di libertà – perché sono richiesti l’uso ela allocazione di risorse scarse - il diverso trattamento deve esseregiustificato da ragioni serie e non deve, comunque, violare quel nucleodi diritti fondamentali che, appunto, vengono definiti “inviolabili”".
Pertanto, il Giudice, ammette al beneficio del buono spesa il nucleofamiliare irregolarmente soggiornante sul territorio italiano e quiradicatosi in base al solo domicilio, in quanto trattasi di misuraemergenziale introdotta a tutela di un diritto fondamentale, tra cuiquello all'alimentazione e alla vita stessa, che non ammettediscriminazioni e che pertanto bisogna riconoscere e garantire a tuttele persone, a prescindere dalla loro presenza regolare sul territorio oda specifici requisiti quale quello della residenza, e a maggiorragione nel caso di specie in cui sono tra l'altro coinvolti treminori, soggetti particolarmente vulnerabili e meritevoli di tutela.

La sentenza N. R.G. 18957/2020 in allegato in pdf

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