Speciale sanatoria 2012

Le prime istruzioni utili, la norma, le circolari

A cura del progetto Melting Pot Europa
Speciale sanatoria 2012
Le prime istruzioni utili, la norma, le circolari
Per conoscere alcuni tra i dettagli più interessanti, come per esempioi livelli di reddito imposti dal legislatore per la possibilità diaccedere alla procedura di emersione dal lavoro nero, il cosiddetto"ravvedimento oneroso", occorrerà ancora attendere, ma è possibile giàda ora tracciare alcune linee guida utili ad affrontare le procedurerelative alla prossima regolarizzazione, non senza dimenticare i punticritici emersi già ad una prima lettura del testo.

Già nelle prime righe dell’articolo 5 del decreto di recepimento delladirettiva 52/2009, infatti, si ravvisa lo squilibrio con cui anchequesta norma di emersione è stata redatta (""i datori dilavoro....possono dichiarare..".), un vizio, quello dello squilibrio di"potere" concesso nelle mani dei datori di lavoro a cui si aggiunge labeffa di quel "possono" che nulla ha a che vedere con gli obiettiviformali della norma e con il tema dei diritti e delle garanziefondamentali, anche nel lavoro, della persona.

L’ostatività delle segnalazioni Schengen, l’illegittimità dellaprevisione di un reddito minimo per presentare la domanda, ladiscriminazione ancora una volta proposta nei confronti dei datori dilavoro stranieri privi di pds Ce di lungo periodo, la contortaprevisione della necessità di provare con documenti pubblici lapresenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011, l’automatismoostativo non esplicitamente escluso per le condanne per i reati di cuiall’art 380 del cpp, delineano le ulteriori criticità che ancora unavolta si presentano come formalità dovute, più politiche che tecniche,quando in campo c’è una norma per l’emersione dei cittdiniextracomunitari che la stessa legge ha consegnato all’ombradell’irregolarità.

In ogni caso, in attesa di conoscere le fondamentali nuove disposizioniche arriveranno con un provvedimento regolamentare entro il prossimo 29agosto, in vista delle procedure di invio che inizieranno il 15settembre per concludersi il 15 ottobre 2012, patronati, associazioni,sportelli e singoli datori di lavoro si stanno preparando, per lacompilazione.
Il tutto, ancora una volta, avverrà attraverso il portale del Ministerodell’Interno nullaostalavoro.interno.it al quale si potrà accedere dopoaver effettuato la registrazione utente.
Per conoscere il funzionamento del sistema consultare la schedapratica:
 La procedura telematica in sintesi

 Chi può presentare la domanda
Possono attivare la procedura i datori di lavoro italiani.
I datori di lavoro non comunitari dovranno essere in possesso delpermesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (o averpresentato la domanda per ottenerlo).
Il rapporto di lavoro dovrà essere in corso almeno dal 9 maggio 2012 ecomunque essere esistente anche alla data di presentazione delladomanda.
Dalla procedura sono però esclusi i rapporti di lavoro a tempo parzialefatto salvo quelli previsti in materia di rapporto di lavoro domestico.
In questo modo anche chi puù vantare più rapporti di lavoro part-time,comunque sufficienti a garantire risorse economiche sufficienti,saranno ingiustamente esclusi dalla possibilità di emersione.

Non potranno comunque presentare la domanda i datori di lavoro cherisultino condannati, anche con sentenza non definitiva, per reatiriguardanti:

  • favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso l’Italia edell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reatidiretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione oallo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare inattivita’ illecite;
  • intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ai sensidell’articolo 603-bis del codice penale;
  • reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cuial decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successivemodificazioni ed integrazioni (impiego di manodopera straniera priva diperesso di soggiorno).
  • Sono esclusi anche i datori di lavoro che in altre occasioni, unavolta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino stranieroper motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, nonabbiano proceduto alla soottoscrizione del contratto di soggiorno oalla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forzamaggiore non imputabili al datore di lavoro.
A tal fine lo Sportello Unico acquisirà un parere dalla questura edella Dpl anche in capo al datore di lavoro.

 Chi può essere "regolarizzato"
E’ possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto dilavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso disoggiorno pe rmotivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri che possano dimostrarela presenza in Italia antecedente il 31 dicembre 2011 attraversodocumentazione proveniente da organismo pubblici.
Si tratta di uno dei punti più complessi della norma anche inconseguenza dell’entrata in vigore della legge 94/2008 (il cosiddettopacchetto sicurezza) che ha notevalmente aumentato la possibilità, perchi irregolarmente presente, in caso di contatto con uffici pubblici,di incorrere una segnalazione della presenza irregolare.
Tra i documenti che più facilmente potrebbero comunque essereutilizzati ricordiamo il codice STP per l’accesso all’assistenzasanitaria deigli stranieri irregolari, così come eventuali documenti,referti o altro rilasciati dalle strutture sanitarie, oppure un vecchioordine di allontanamento, oppure ancora, paradossalmente, una denunciaper uno dei reati non contemplati cme ostativi dalla norma diregolarizzazione.

Non potranno comunque essere regolarizzati i lavoratori:
  • nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento diespulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), deltesto unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, edell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successivemodificazioni ed integrazioni;
  • che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioniinternazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nelterritorio dello Stato;
  • A tal proposito si consiglia di consultare la scheda pratica: Lacancellazione delle segnalazioni Schengen
  • che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva,compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della penasu richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del medesimo codice;
  • che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblicoo la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italiaabbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli allefrontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nellavalutazione della pericolosita’ dello straniero si tiene conto anche dieventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quellapronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensidell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reatiprevisti dall’articolo 381 del medesimo codice.
Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria unavalutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero.

Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere daparte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso disoggiorno.

Si fa presente che diversamente da quanto indicato con la circolare n.6410 dello scorso 27 luglio dal Ministero dell’Interno, potranno essere"sanate" anche le posizioni dei lavoratori regolarmente presenti comead esempio lavoratori stagionali o studenti impiegati a tempo pieno eindeterminato, o altri lavoratori titolari di permessi di soggiornoc henon consentano l’attività lavorativa.

 Quando presentare la domanda
Le dichiarazioni potranno essere presentate dal 15 settembre 2012 fino al 15 ottobre 2012,rivolgendosi ad uno sportello di patronato oppure accedendoprivatamente al sito del Ministero dell’Interno.

 Il contributo forfetario
Per presentare la domanda dovrà essere versato un contributo forfetariodi euro 1.000,00. Dopo lapresentazione della domanda, all’atto della stipula del contratto disoggiorno, dovrà essere documentato il versamento delle somme dovute atitolo retributivo, contributivo e fiscale, per un periodo pari adalmeno sei mesi.

 Sospensione dei procedimentipenali ed amministrativi
Dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipuladel contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono sospesi iprocedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore inmateria di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU) erelative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso.
La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione delladoamanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Nonsaranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno vistorigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili.
Il lavoratore non potrà quindi essere espulso.
In caso di conclusione del procedimento i reati a carico di lavoratoree datore di lavoro verranno estinti.

 Dopo la presentazione delladomanda
Datore di lavoro e lavoratore dovranno essere convocati entrambi pressolo Sportello Unico per la stipula del contratto di soggiorno, laverifica della documentazione, dei livelli retributiri econtestualmente per le comunicazioni al’Inps o al Centro per l’impiego.Sarà in questo momento che lo Sportello Unico verificherà, oltreall’avvenuto versamento del contributo forfetario, anche l’avvenutoversamento dei contributi dovuti per almeno sei mesi riguardante quindii mesi precedenti la presentazione della domanda e quelli successivitrascorsi in attesa della convocazione. E’ ipotizzabile che ciò avvengaattraverso l’invio, dopo la presentazione della domanda, di appositimoduli per il versamento dei contributi (visto che i lavoratori,tecnicamente, non saranno ancora assunti fino al momento dellaconvocazione).

Documenti utili:
Decreto legislativo n. 109 del 16 luglio2012
Circolare del Ministero dell’interno n.6410 del 27 luglio 2012
Circolare del Ministero dell’Interno n.5090 del 31 luglio 2012

Schede pratiche:
La procedura telematica in sintesi
La cancellazione delle segnalazioni Schengen

Links utili:
Sanatoria 2009

Vedi anche

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