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Tre infermieri stranieri riammessi al concorso pubblico
Decreto d'urgenza ex art. 700 c.p.c.
Tribunale di Trieste, decreto del 17 marzo 2012
GIUSTIZIA
IMMIGRAZIONE
ll giudice del lavoro del Tribunale di Trieste, con decreto dd. 17marzo 2012, ha ordinato all’Azienda Sanitaria locale di ammettere alleprove del concorso pubblico per infermieri tre cittadini di Paesi terzinon membri dell'UE che ne erano stati esclusi per mancanza delpermesso di soggiorno di lungo periodo.
L’Azienda Sanitaria triestina non aveva tenuto conto che le precedentiordinanze del Tribunale di Trieste riferite alla medesima proceduraconcorsuale e datate 1 luglio e 22 luglio 2011 consideravanosufficiente il possesso del permesso di soggiorno per infermieristranieri ex art. 27.
Il giudice del lavoro del Tribunale di Trieste ha accolto la richiestadi un provvedimento d’urgenza proposto da tre infermieri professionalidi nazionalità serba che si erano visti escludere dall’AziendaSanitaria triestina dal concorso pubblico perl’assunzione di 31 infermieri professionali, le cui prove concorsualisi terranno a partire dal 29 marzo prossimo. Le ragioni dell’esclusionesono da ricercare nel mancato possesso del permesso di soggiorno dilungo periodo, considerato necessario dall’Azienda Sanitaria per potergodere dell’equiparazione con i cittadini italiani e comunitari per l’accesso al pubblico impiego.
Il legale dei ricorrenti, messo a disposizione dalla localesezione dell’ASGI (Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), cuii tre infermieri professionali stranieri si erano rivolti, hapresentato richiesta al Tribunale per l’emanazione di unprovvedimento d’urgenza, facendo notare che le precedenti ordinanze delTribunale di Trieste dd. 01 luglio e 22 luglio scorso, riferite allamedesima procedura concorsuale indetta dall’Azienda Sanitariatriestina, già ordinavano a quest’ultima di ammettere al concorso gliinfermieri extracomunitari che ne avevano fatto richiesta, senzadistinguere tra quelli in possesso del permesso di soggiorno ex art. 27del T.U. immigrazione e quelli in possesso del permesso di soggiorno dilungo periodo. Questo in quanto l’art. 27 del T.U. immigrazioneriferito al permesso di soggiorno per lavoro infermieristico, giàprevede nelle sue norme di attuazione una clausola di equiparazione coni cittadini italiani e comunitari nell’accesso ai rapporti di pubblicoimpiego nei ruoli infermieristici.
In data 5 marzo, l’Azienda Sanitaria Trieste aveva emanato invece unadelibera dirigenziale con la quale aveva disposto l’ammissione alconcorso pubblico dei soli infermieri extracomunitari titolari dipermesso di soggiorno di lungo periodo (ad es. i coniugi di cittadiniitaliani o di Stati membri dell’Unione europea), escludendo quindi 22infermieri extracomunitari, titolari del permesso di soggiorno perlavoro infermieristico ex art. 27.
Così facendo, l’Azienda Sanitaria triestina non ha ottemperatointegralmente all’ordine impartito dai giudici con le ordinanze delluglio scorso perpetuando nuovamente la discriminazione nei confrontidegli infermieri extracomunitari.
Il giudice del lavoro di Trieste ha fissato udienza per la discussionedel merito del ricorso il giorno 29 marzo.
L’ASGI dunque esprime piena soddisfazione per la decisione del giudicee confida che tale vicenda giudiziaria consentirà in futuro ad evitareogni discriminazione nei confronti degli infermieri extracomunitarinelle procedure concorsuali e per la selezione del personale da partedell’Azienda Sanitaria ed Ospedaliera triestina e delle Aziendeper i Servizi alla Persona della Provincia di Trieste e non solo.
Per il testo integrale delle ordinanze del Tribunale di Triestedd. 1 luglio e 22 luglio 2011, si rimanda al link:
http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1831&l=it
Vedi anche
15/11/2010
Tribunale di Udine - Ordinanza del 15.11.2010